Misure cautelari: gravi indizi come prova allo stato degli atti (Cass. pen. Sez. V n. 30344 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza non sono altro che una prova allo stato degli atti, valutata dal giudice quando la formazione del materiale probatorio è ancora in itinere e non è stata sottoposta al vaglio del contraddittorio dibattimentale. È questo aspetto dinamico, e non una differente capacità dimostrativa, a distinguerli dalla prova idonea a giustificare la pronuncia di condanna. In sede di legittimità, l’individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio intercettato e dei riferimenti personali in esso contenuti costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile solo se fondata su criteri inaccettabili o applicati in modo scorretto. In tema di stupefacenti, qualora gli indizi consistano nelle dichiarazioni captate senza sequestro della sostanza (c.d. droga parlata), la loro valutazione ai sensi dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. va compiuta con particolare rigore e la scelta ricostruttiva deve fondarsi su un dato probatorio al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il G.I.P. del medesimo tribunale aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere per avere acquistato a fini di spaccio cocaina, pur essendo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e la nullità per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, non avendo il tribunale considerato la documentazione difensiva attestante l’assenza di revoca del beneficio penitenziario e l’assenza di segnalazioni in ordine alle prescrizioni. Con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, per avere il collegio desunto da un incontro con un corriere non identificato l’esistenza di una pluralità di persone alle dipendenze dell’indagato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Muovendo dalla premessa sistematica, ha richiamato la nozione di gravi indizi di colpevolezza come prova allo stato degli atti, elaborata da Sez. I n. 19867 del 04/05/2005: ciò che li distingue dalla prova di condanna è la collocazione dinamica nella sequenza procedimentale, non una minore attitudine dimostrativa.

Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità lo hanno ritenuto manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata contiene un espresso riferimento alla documentazione della difesa e chiarisce che, a fronte di essa, il pubblico ministero aveva depositato una relazione dalla quale risultava che l’indagato, disoccupato, era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e di materiale atto al confezionamento. Il mancato riscontro di inosservanze nelle ordinarie attività di vigilanza non è, per la Corte, incompatibile con l’attività illecita posta in essere e non rilevata.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che l’interpretazione dei fatti comunicativi intercettati, con individuazione del contesto e dei riferimenti personali, è attività riservata al giudizio di merito, censurabile in cassazione solo per criteri inaccettabili o erroneamente applicati (Sez. I n. 25939 del 29/04/2024).

Sul versante sostanziale, i giudici hanno richiamato la giurisprudenza sulla c.d. droga parlata (Sez. IV n. 20129 del 25/06/2020): in assenza di sequestro della sostanza, la valutazione delle captazioni ex art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. impone particolare attenzione e rigore, con scelta ricostruttiva fondata su un dato probatorio al di là di ogni ragionevole dubbio. Il tribunale, secondo la Corte, ha dato buon governo di tali principi, esaminando le conversazioni intercettate e valorizzando quali riscontri le annotazioni di servizio della polizia giudiziaria relative alle consegne.

All’inammissibilità del ricorso sono conseguite la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con trasmissione degli atti alla cancelleria ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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