Lavori sine titulo e permesso illegittimo: rileva l’illegittimità sostanziale (Cass. pen. Sez. III n. 30473 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di esecuzione di lavori sine titulo di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 sussiste anche quando il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione. La macroscopica illegittimità del titolo non è condizione essenziale di oggettiva configurabilità del reato, ma indice sintomatico dell’elemento soggettivo. Non si configura una non consentita disapplicazione dell’atto amministrativo, poiché la conformità della costruzione ai parametri di legalità urbanistica è elemento costitutivo della fattispecie. L’assenza del titolo, anche se frutto di illegittimità, giustifica l’ordine di demolizione ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, il quale, non essendo pena accessoria ma sanzione amministrativa ablatoria, non rientra nel divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
Due imputati ricorrono per l’annullamento della sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione del GIP del Tribunale di Cosenza resa all’esito di giudizio abbreviato, aveva assolto uno di essi dal reato di abuso d’ufficio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena per il residuo reato edilizio e confermando la condanna dell’altro.
Gli imputati erano stati chiamati a rispondere, in concorso, della realizzazione in zona agricola di un edificio ad uso commerciale, sulla scorta di un permesso di costruire ritenuto illegittimo perché in contrasto con la normativa urbanistica e gli strumenti urbanistici vigenti. Le posizioni erano quelle del legale rappresentante della società committente e del progettista e direttore dei lavori. La Corte territoriale aveva inoltre ordinato la demolizione del manufatto abusivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del direttore dei lavori è dichiarato inammissibile, mentre quello del legale rappresentante della società è accolto solo sul trattamento sanzionatorio. La Corte affronta anzitutto la doglianza sulla correzione dell’errore materiale, ribadendo che la decisione sull’istanza ex art. 130 cod. proc. pen. può essere assunta da un collegio in diversa composizione rispetto a quello che ha emesso la decisione da emendare.
Sul nodo centrale, i giudici di legittimità chiariscono che la tesi difensiva secondo cui la Corte d’appello avrebbe contraddittoriamente affermato l’inesistenza del permesso è priva di pregio. È lo stesso capo di imputazione a predicare l’assenza del titolo in quanto illegittimo. La contravvenzione di lavori sine titulo sussiste anche quando il permesso, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la pianificazione, come affermato da Sez. 3, n. 56678 del 2018.
Il permesso di costruire non è idoneo a definire da solo lo statuto urbanistico dell’opera senza rinviare alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Il giudice che accerta profili di illegittimità sostanziale del titolo non opera quindi una disapplicazione ex art. 5 legge n. 2248/1865, all. E, poiché la conformità della costruzione ai parametri di legalità è elemento costitutivo dei reati urbanistici.
Quanto alla destinazione dell’area, la Corte conferma che il PIP non era mai stato davvero approdato ad esecuzione, per la mancata attivazione degli adempimenti successivi all’adozione previsti dall’art. 30 legge reg. Calabria n. 19 del 2002. Nemmeno l’ultimo permesso del 2019 era stato emesso in conformità, essendo stato rilasciato in deroga ex art. 14 d.P.R. n. 380 del 2001.
Sull’ordine di demolizione, i giudici precisano che esso consegue all’assenza del titolo anche quando questa derivi dall’illegittimità e non è soggetto al divieto di reformatio in peius, trattandosi di sanzione amministrativa ablatoria conseguente alla condanna. L’ordine, peraltro, può essere emesso solo nei confronti del proprietario o di chi disponga materialmente dell’opera (Sez. 3, n. 41856 del 2021).
La fondatezza del ricorso del legale rappresentante è infine limitata alla nullità dell’ordinanza di correzione adottata de plano, senza camera di consiglio partecipata, per violazione del contraddittorio: i giudici rideterminano direttamente la pena applicando la diminuente del rito abbreviato ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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