Illegalità della pena nel patteggiamento per il superamento del minimo edittale (Cass. pen. Sez. 4 n. 19083 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegale, e pertanto annullabile senza rinvio ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che determini la pena base in misura inferiore al minimo edittale previsto per il reato contestato. In tema di stupefacenti, per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, il giudice non può discostarsi in melius dal limite edittale minimo di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, nemmeno qualora la qualificazione giuridica dei fatti sia stata ritenuta corretta. L’illegalità della pena concerne anche la pena pecuniaria, che deve essere ricalcolata in conformità ai parametri edittali.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Brescia aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni uno, mesi otto e giorni sei di reclusione ed euro 2.593 di multa nei confronti di un imputato, in relazione ai reati contestati ai capi A) e B), riguardanti rispettivamente il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e quello di cui agli artt. 81 e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente deduceva l’illegalità della pena irrogata, rilevando che la pena base per il delitto di cui al capo B) non avrebbe potuto essere determinata in misura inferiore ad anni sei di reclusione, mentre era stata fissata in anni tre e mesi tre. Secondo il calcolo del Procuratore, anche applicando le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e considerando un aumento minimo per la continuazione, la pena finale non avrebbe potuto essere comunque inferiore ad anni due e mesi otto di reclusione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto il ricorso ammissibile, in quanto l’illegalità della pena rientra tra le ipotesi per le quali l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l’impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. La Suprema Corte ha osservato che il giudice di merito aveva ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti nei termini della contestazione. Tale premessa comporta che, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, la pena edittale minima dalla quale non ci si sarebbe potuti discostare in melius fosse pari ad anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa.
La Corte ha pertanto stabilito che, anche applicando le circostanze attenuanti generiche nella misura massima consentita e procedendo alla riduzione per il rito, la pena non avrebbe potuto essere determinata in misura inferiore ad anni due e mesi otto di reclusione. Ha inoltre precisato che l’illegalità della pena concerne anche la pena pecuniaria, non essendo configurabile una deroga ai limiti edittali per alcuna componente sanzionatoria.
La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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