Parte civile e ricorso avverso sentenza processuale di nullità (Cass. pen. Sez. II n. 30502 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di natura meramente processuale — tra cui quella con cui il giudice di appello, ai sensi degli artt. 604, comma 1, e 522, comma 2, cod. proc. pen., annulli la sentenza di primo grado per diversità del fatto rispetto a quello contestato — sono astrattamente ricorribili per cassazione anche dalle parti diverse dall’imputato, e quindi dalla parte civile. La legittimazione non è però sufficiente: la sussistenza dell’interesse ad impugnare richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere verificata in concreto, non in astratto, ed è onere dell’impugnante dimostrarla. Il ricorso che si limiti a denunciare l’erroneità in diritto della statuizione impugnata, senza indicare gli obiettivi concreti perseguiti, è inammissibile per carenza di interesse. L’interesse deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione del provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18/06/2024, ha dichiarato la nullità della sentenza di condanna emessa dal Tribunale in data 13/03/2014, rilevando la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per essere la condanna intervenuta per un fatto diverso da quello contestato. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l’ulteriore corso.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili, deducendo la violazione degli artt. 516, 522, comma 2, e 604 cod. proc. pen. e sostenendo l’erroneità del rilievo sulla diversità del fatto, nonché l’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. L’imputato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione muove dall’orientamento secondo cui la parte civile è legittimata a ricorrere avverso la sentenza di appello che, ritenuta la diversità del fatto, abbia annullato la condanna di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti: pur trattandosi di pronuncia di natura meramente processuale, essa elimina le statuizioni in favore della parte civile (Sez. 4, n. 17547 del 21/03/2024; Sez. 6, n. 19218 del 19/01/2017).

Richiama poi l’opposto indirizzo, che ammette la possibile sussistenza dell’interesse della parte civile ma ne impone la verifica in concreto, non essendo sufficiente la sua configurabilità in astratto (Sez. 3, n. 44512 del 12/07/2019; Sez. 4, n. 6964 del 14/11/2012).

Il collegio si allinea alle Sezioni Unite n. 29529 del 25/06/2009, che — pur occupandosi delle posizioni dell’imputato e del pubblico ministero — hanno affermato la ricorribilità delle sentenze processuali di annullamento, osservando che l’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. cristallizza in capo a tutte le parti la legittimazione e l’interesse astratto al ricorso e che la sentenza caducatoria, se viziata, non può produrre effetti incontrollabili. Le stesse Sezioni Unite hanno però ribadito che l’interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. va accertato in concreto.

La giurisprudenza successiva ha precisato che tale interesse deve correlarsi agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato e sussiste solo se il mezzo sia idoneo a costituire, mediante l’eliminazione del provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante.

Applicando tali principi, la Corte rileva che i ricorsi delle parti civili sono privi di qualsiasi indicazione sul concreto interesse vantato: si limitano a denunciare l’erroneità in diritto della statuizione e l’intervenuta prescrizione, quest’ultima non più deducibile in sede di legittimità, dove si procede ormai ai soli effetti civili, in difetto di impugnazione della parte pubblica. La Corte di appello, del resto, non ha escluso la responsabilità dell’imputato per il fatto contestato, e le parti civili potranno esercitare senza limitazioni i propri diritti nel nuovo giudizio di primo grado. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali; spese inter partes riservate al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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