Rivelazione di segreti d’ufficio e riqualificazione del fatto in messa alla prova (Cass. pen. Sez. VI n. 30568 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rivelazione di segreti d’ufficio di cui all’art. 326 cod. pen. è esaustivamente prevista dal primo comma, applicabile anche quando la condotta sia posta in essere per utilità patrimoniale in adempimento di una promessa corruttiva, concorrendo in tal caso la corruzione con il delitto in esame. Ai fini dell’integrazione del reato è necessario che la notizia inerisca all’ufficio ricoperto, sia destinata a rimanere segreta — non essendo tale quella che il destinatario abbia titolo legittimo a conoscere — e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri funzionali o mediante uso distorto dei poteri connessi. La riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 326, primo comma, cod. pen. impone al giudice di merito di riesaminare le istanze di messa alla prova e quelle ex art. 131-bis e art. 62-bis cod. pen., non potendosi ritenerle precluse dal superamento del limite edittale conseguente alla ritenuta aggravante.
Il Fatto
Un pubblico ufficiale è stato condannato per aver rivelato una notizia riservata appresa nell’esercizio delle proprie funzioni. Il Tribunale, nel corso del giudizio, aveva riqualificato il fatto contestato nella forma aggravata riconducendolo all’art. 326, primo comma, cod. pen. La difesa aveva tempestivamente depositato istanza di messa alla prova all’udienza del 22 ottobre 2020, subordinandola espressamente alla riqualificazione del reato.
La Corte di appello di Venezia, investita del gravame, ha confermato la decisione ritenendo il fatto aggravato e quindi impossibile l’applicazione dell’istituto per superamento del limite edittale di pena. Il ricorso per cassazione censura la mancata valutazione delle deduzioni difensive e il diniego delle istanze alternative.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione affronta in via prioritaria la questione della corretta qualificazione della condotta. Il testo dell’art. 326 cod. pen. pone ad oggetto del primo comma la rivelazione della notizia e del terzo comma l’avvalersi della stessa. Il coordinamento delle due previsioni conduce a ritenere — per ragioni letterali, sistematiche e teleologiche — che la condotta del pubblico ufficiale che riveli un segreto di ufficio sia esaustivamente prevista nel primo comma.
Tale lettura, osserva la Corte, trova conferma nel dato letterale (“rivela” e “si avvale”), nel rapporto di concorso con la corruzione e nella considerazione che, diversamente interpretando, la previsione del terzo comma risulterebbe superflua. La rivelazione resta quindi sanzionata ai sensi del primo comma anche quando sia compiuta ai fini di utilità patrimoniale in adempimento di una promessa corruttiva, concorrendo in tal caso la corruzione con il delitto in esame.
Quanto agli elementi costitutivi, la Corte ribadisce che la notizia rivelata deve inerire all’ufficio pubblico ricoperto e deve essere destinata a rimanere segreta, non essendo tale quella che il destinatario abbia titolo legittimo a conoscere. La rivelazione deve inoltre avvenire in violazione dei doveri connessi alla funzione, ovvero mediante uso distorto dei poteri o delle prerogative derivanti dalla stessa. Sul punto richiama il precedente Sez. 6, n. 31171 del 20/06/2023, Canu.
La Corte ritiene inconferente la considerazione sulla mancata individuazione del canale attraverso cui l’informazione sarebbe stata appresa e infondata la deduzione relativa alla non conoscenza della data esatta del controllo. Le censure sulla disponibilità fattuale della notizia, sull’indeterminatezza della data e delle modalità del controllo, sull’inesistenza di un rapporto di amicizia tra le parti e sulla pretesa genericità della rivelazione sono state ritenute non meritevoli di accoglimento.
Quanto alla posizione processuale, il giudice di primo grado non ha erroneamente respinto la richiesta di messa alla prova, presentata all’udienza del 22 ottobre 2020 e subordinata alla riqualificazione del reato. La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà invece riesaminare l’istanza ex art. 168-bis cod. pen., già correttamente formulata dinanzi al Tribunale, che era stata pretermessa in ragione della ritenuta aggravante. Per le stesse ragioni dovranno essere rivalutate le istanze ex art. 131-bis e art. 62-bis cod. pen.
Il fatto è qualificato ai sensi dell’art. 326, primo comma, cod. pen.; la sentenza impugnata è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per la rideterminazione della pena.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.