Annullamento con rinvio sull’aggravante non incide sui termini di custodia cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 30614 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento con rinvio limitato alla sola aggravante non travolge il giudicato cautelare formatosi sulla misura, né incide sui termini di durata della custodia cautelare, che vanno commisurati al massimo edittale già considerato nel titolo cautelare. Il giudice della cautela non è tenuto a rideterminare tali termini in ragione della caducazione della circostanza aggravante, restando il relativo computo ancorato alla imputazione originariamente contestata e alle sospensioni intervenute. La censura sulle esigenze cautelari che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato sottoposto a custodia in carcere con ordinanza del 18 novembre 2019, in relazione a un’ipotesi associativa e a un reato in materia di stupefacenti. All’esito del giudizio di appello è stato condannato per il solo reato di cui al capo 15, con pena di otto anni e otto mesi di reclusione.

La Corte d’appello ha respinto l’istanza di perdita di efficacia della misura, o in subordine di revoca o sostituzione. Il Tribunale, in sede di appello cautelare, ha confermato il rigetto. I difensori hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, con vizio cumulativo della motivazione in relazione agli artt. 275 e 303 cod. proc. pen., contestando la ritenuta irrevocabilità della sentenza quanto all’aggravante e il computo delle sospensioni, oltre alla persistenza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo relativo ai termini di durata della misura. Il provvedimento impugnato aveva individuato il termine massimo in sei anni, considerando l’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309/90, e aveva aggiunto le sospensioni intervenute, pari a 360 e 362 giorni. Il Tribunale aveva altresì osservato che, anche accogliendo la tesi difensiva del termine di quattro anni, la scadenza sarebbe comunque caduta il 20 novembre 2025.

Il motivo è infondato. La Corte chiarisce che l’annullamento con rinvio relativo alla sola aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309/90 non incide sui termini di durata della custodia cautelare, poiché questi vanno correttamente individuati nel massimo di sei anni. Ne deriva che il termine non risulta comunque decorso.

La Corte rileva inoltre che il ricorrente non si confronta con la parte del provvedimento che, sul punto, aveva già valorizzato l’assunto difensivo in via subordinata, escludendo in ogni caso la scadenza del termine. La doglianza sulle sospensioni non scalfisce dunque la tenuta della decisione impugnata, che non risulta travolta dall’annullamento parziale relativo all’aggravante.

Quanto alle esigenze cautelari, la censura è inammissibile perché proposta in fatto rispetto alla ampia motivazione sulla perdurante concretezza e attualità del pericolo cautelare. Il ricorrente non si confronta con il giudizio espresso dal giudice della cautela, limitandosi a richiamare l’esclusione di taluni elementi in sede di merito e il decorso del tempo dai fatti.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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