Riconoscimento di sentenza penale straniera: qualificazione impugnabile solo con ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 30631 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento, ai fini dell’esecuzione in Italia, di una sentenza penale di condanna emessa in altro Stato membro dell’Unione europea, la Corte di appello deve preliminarmente determinare a quale fattispecie astratta di reato dell’ordinamento interno sia riconducibile il fatto giudicato all’estero, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, e poi verificare la compatibilità della pena inflitta con quella prevista in Italia per reati similari. La qualificazione giuridica così operata appartiene al giudizio di riconoscimento e ogni contestazione sul punto deve essere veicolata, se del caso, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di riconoscimento, non con l’incidente di esecuzione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che, assumendo una parziale illegalità della pena per sopravvenuta abrogazione o modifica di fattispecie interne, non si confronti con il titolo di riconoscimento, il quale non aveva ricondotto le condotte a quelle fattispecie.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in Romania con sentenza poi riconosciuta in Italia per l’esecuzione, proponeva incidente di esecuzione davanti alla Corte di appello di Napoli. Premetteva che era stato emesso ordine di esecuzione per la carcerazione in forza della sentenza di riconoscimento e che l’autorità straniera lo aveva condannato anche per condotte corrispondenti ai reati di abuso di ufficio e traffico di influenze.

Deduceva che, con l’entrata in vigore della legge n. 114 del 9 agosto 2024, il primo reato era stato abrogato e il secondo modificato, sì da non potervi più ricondurre le condotte ascrittegli. Chiedeva quindi al giudice dell’esecuzione l’eliminazione, in quanto illegale, della porzione di pena inflitta per quei reati. La Corte di appello rigettava l’istanza, ritenendo che le condotte fossero state qualificate unitariamente sotto altre fattispecie e che ogni censura sulla qualificazione andasse proposta con gli ordinari mezzi di impugnazione. Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, dolendosi dell’omessa valutazione nel merito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 10 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che detta le condizioni per il riconoscimento delle sentenze di condanna emesse in altro Stato membro ai fini dell’esecuzione in Italia. La norma richiede, tra l’altro, che il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall’art. 11.

Su queste basi si è formato un consolidato orientamento di legittimità: la Corte di appello deve preliminarmente verificare a quale fattispecie astratta di reato dell’ordinamento interno sia riconducibile il fatto giudicato all’estero, per poi accertare che la durata e la natura della pena inflitta siano compatibili con quelle previste in Italia per reati similari. La Corte richiama sul punto Sez. 6, n. 3075 del 22/11/2017, dep. 2018, Casiroli, e, in materia di mandato di arresto europeo, Sez. 6, n. 29865 del 26/10/2020, Rapa. Richiama inoltre Sez. 6, n. 10395 del 27/02/2025, Romanelli, secondo cui è consentita la verifica dell’eventuale errore manifesto circa la categoria di reato indicata nel certificato dell’autorità richiedente.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che tanto il ricorso quanto il presupposto incidente di esecuzione sono eccentrici. In entrambi si prospetta una parziale illegalità della pena per condotte riconducibili a fattispecie interne nel frattempo abrogate o rivisitate dalla legge n. 114 del 2024. Ma la prospettazione non si confronta con la sentenza di riconoscimento, con la quale la Corte di appello di Napoli aveva riconosciuto la decisione straniera per i reati di associazione per delinquere, corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, puniti dagli artt. 416, 110, 318 e 319 cod. pen., senza alcun riferimento ai reati di cui agli artt. 323 e 346-bis cod. pen.

Poiché la Corte di appello aveva necessariamente determinato a quali fattispecie astratte fossero riconducibili le condotte ascritte all’imputato in Romania, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, ogni contestazione sulla qualificazione avrebbe dovuto essere veicolata con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di riconoscimento, e non con l’incidente di esecuzione, che si rivela del tutto inappropriato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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