Confisca allargata a terzo: duplice onere probatorio a carico dell’accusa (Cass. pen. Sez. I n. 30630 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella confisca c.d. allargata disposta su beni formalmente intestati a un terzo, che si assuma interposto fittiziamente, non opera la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale prevista dall’art. 240-bis cod. pen., che riguarda il solo imputato. La pubblica accusa è gravata di un duplice onere probatorio: deve dimostrare, con elementi indiziari plurimi, gravi, precisi e concordanti, che il bene appartiene di fatto all’indagato per essere l’intestazione al terzo fittizia; deve inoltre provare la sproporzione tra reddito o proventi dell’interessato e valore economico del bene, nonché l’assenza di una giustificazione credibile sulla provenienza. Solo a seguito di tale prova può configurarsi, a carico del terzo, un onere di allegazione, e non un vero e proprio onere della prova. Il giudizio sulla sproporzione va temporalmente contestualizzato al momento dell’acquisto del singolo bene.
Il Fatto
Due soggetti, quali terzi estranei al reato, presentano istanza di revoca della confisca che ha colpito un fabbricato rurale. Il bene era stato acquistato nel 1993, anteriormente al sequestro preventivo del 1994, nell’ambito di un procedimento penale definito con sentenza irrevocabile nel 2007 e concernente il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e numerosi omicidi. Né il sequestro né la confisca erano stati mai trascritti.
La vicenda giunge in Cassazione per la terza volta. Il secondo incidente di esecuzione era stato respinto e poi annullato per violazione del contraddittorio; in sede di rinvio la Corte territoriale aveva dichiarato l’istanza inammissibile, provvedimento a sua volta annullato con sentenza Sez. I n. 45560 del 2024, perché il nuovo incidente recava elementi di fatto mai esaminati. Nel giudizio di rinvio la Corte di assise di appello respinge nuovamente l’istanza di revoca.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il regime probatorio delle confische allargate. Ove il sequestro finalizzato alla confisca cada su beni di un terzo, ritenuti di proprietà dell’indagato, l’accusa deve provare in via pregiudiziale l’effettiva interposizione fittizia tra terzo e imputato, avvalendosi di dati fattuali e indiziari, purché connotati dai requisiti di pluralità, gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 192 cod. proc. pen., comma 2 (Sez. 1 n. 44534 del 24/10/2012, Ascone). Deve inoltre dimostrare la sproporzione e la mancanza di una giustificazione credibile (Sez. 2 n. 36036 del 15 giugno 2023, Tavella).
Il Collegio ribadisce che il meccanismo presuntivo dell’art. 240-bis, primo comma, cod. pen. — già art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 — non è previsto da alcuna norma per l’azione nei confronti del terzo, diversamente dal processo di prevenzione disciplinato dal codice antimafia. All’accusa è quindi richiesto il normale onere probatorio, sostenibile anche con presunzioni semplici che assumano dignità di prova solo se plurime, gravi, precise e concordanti (Sez. 2 n. 37880 del 15/06/2023, D’Angelo; Sez. 5 n. 53449 del 16/10/2018, Huang Xiaoping; Sez. 5 n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci).
Nel caso concreto manca una motivazione capace di convincere che l’accusa abbia assolto tale onere. Il provvedimento non chiarisce chi fosse il dominus effettivo del cespite, individuato nel dante causa come prestanome senza specificare di quale imputato e in termini contraddittori, evocando plurimi soggetti con effettiva disponibilità del bene. Non è sufficiente, sul piano logico, la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito dichiarato dal terzo.
Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fornire gli elementi capaci di supportare l’assunto della persistente titolarità apparente nel 1993 e nel 2004. Non basta, a dimostrare la conoscenza della fittizietà dell’intestazione, la circostanza occasionale di un controllo di polizia giudiziaria in cui un congiunto risultò in compagnia di un soggetto indicato come vicino al sodalizio.
Le incongruenze motivazionali di carattere assorbente impongono l’annullamento del provvedimento, con rinvio alla Corte di assise di appello, che rivaluterà la vicenda colmando le lacune rilevate. La Corte fissa il riparto degli oneri: sulla pubblica accusa grava un vero e proprio onere della prova, mentre a carico del terzo può profilarsi solo un onere di allegazione. Le ulteriori censure restano assorbite, ma non precluse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.