Inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di archiviazione dopo la riforma Orlando (Cass. pen. Sez. VI n. 30790 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione emessa dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Il vizio di motivazione non integra alcuna delle nullità che legittimano il reclamo e, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, nessun gravame è ammesso. La mancanza di un rimedio per far valere i vizi motivazionali non è superabile invocando il ricorso per cassazione per saltum, né il rinvio alle forme dell’art. 127 cod. proc. pen. contenuto nell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento con cui il tribunale monocratico respinge il reclamo non è impugnabile con ricorso in Cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione all’archiviazione dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Il giudice ha dichiarato inammissibile l’opposizione con ordinanza del 6 giugno 2025.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione. La questione sottoposta alla Corte di legittimità riguarda la corretta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro l’ordinanza di archiviazione dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola introdotta dalla legge n. 103/2017: l’ordinanza di archiviazione non è più ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Sul punto richiama Sez. V n. 32427 del 18.04.2018.
Nel caso di specie il ricorrente non lamenta l’omessa instaurazione del contraddittorio, bensì l’erroneità della decisione sotto il profilo del vizio di motivazione. Poiché tale vizio non rientra tra le nullità che legittimano il reclamo, l’ordinanza non era reclamabile e non può dispersi la conversione dell’impugnazione.
La Corte esclude che la mancanza di un rimedio possa essere superata ipotizzando il ricorso per cassazione per saltum. L’impugnabilità non può essere invocata sostenendo che, a seguito dell’opposizione della persona offesa, il procedimento dinanzi al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., si svolga nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen..
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il rinvio alle forme dell’art. 127 cod. proc. pen., espresso con formule quali “secondo le forme previste” o equivalenti, riguarda le regole di svolgimento dell’udienza camerale e non implica la ricezione completa del modello procedimentale, ricorso per cassazione compreso (Sez. Un. n. 17 del 06.11.1992). Il ricorso è ammissibile, invece, quando il legislatore adotti la formula “a norma dell’art. 127”, perché il rinvio alla norma è più ampio e comprende anche il rimedio del comma 7.
Ricostruito il sistema dei rimedi, la Corte afferma che il reclamo al tribunale monocratico è proponibile solo nei casi di nullità di cui all’art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e che il provvedimento di rigetto del reclamo non è impugnabile in Cassazione. Negli altri casi opera il principio di tassatività delle impugnazioni e nessun gravame è ammesso. La deroga dell’art. 111, comma 7, Cost., che rende sempre ricorribili i provvedimenti incidenti sulla libertà personale, non è azionabile dalla persona offesa, che resta titolare della sola facoltà di impugnazione nei casi di nullità per violazione del contraddittorio. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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