Concorso nell’estorsione del terzo che persegue un interesse proprio (Cass. pen. Sez. II n. 31239 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distinzione tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, quando la condotta tipica è realizzata da un terzo rispetto al titolare della pretesa economica, assume rilievo determinante stabilire se il terzo abbia perseguito un interesse proprio, anche solo ulteriore e anche di natura non patrimoniale, rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto altrui. Ove ciò accada, il terzo e il preteso creditore rispondono di concorso in estorsione; ove invece i concorrenti abbiano perseguito proprio e soltanto l’interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto tutelabile in giudizio, tutti rispondono di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La circostanza aggravante della finalità mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non è incompatibile con l’art. 393 cod. pen., ma l’impiego del metodo mafioso, unitamente ad altri elementi, opera quale indice sintomatico del dolo di estorsione.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un rapporto negoziale tra due soggetti privati, che stipulano un contratto preliminare di compravendita di un immobile. Alla stipula il promissario acquirente versa al promittente venditore una somma a titolo di caparra. Il contratto definitivo non viene concluso, non essendo stato ottenuto il mutuo bancario, e il venditore trattiene la somma ricevuta.

Per recuperare quanto versato, il promissario acquirente si rivolge al ricorrente e, tramite questi, a soggetti legati a un sodalizio criminale. Preso atto dell’esito negativo del primo tentativo di recupero, gli incaricati si rivolgono a un appartenente a un clan mafioso egemone sul territorio di residenza del venditore. Costui, con l’ausilio di un altro soggetto, esercita ripetute violenze e minacce in danno del venditore per ottenere la restituzione della somma. Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, conferma l’ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente impugna per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla questione principale, costituita dalla qualificazione giuridica del fatto come estorsione o come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Richiama i principi delle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020, Filardo, secondo cui i due delitti si distinguono essenzialmente per l’elemento psicologico: nella ragion fattasi l’agente persegue un profitto nella convinzione, ragionevole anche se in concreto infondata, di esercitare un proprio diritto o di soddisfare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nell’estorsione, invece, agisce nella piena consapevolezza dell’ingiustizia del profitto.

Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che la pretesa arbitrariamente coltivata deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento e non risultare in qualsiasi modo più ampia. Non si richiede che la pretesa sia fondata, ma che non sia del tutto arbitraria o sfornita di una possibile base legale, dovendo l’agente agire nella ragionevole opinione della legittimità della propria pretesa.

Quanto al concorso di persone, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui, quando la condotta tipica è posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, perché sia configurabile la ragion fattasi occorre che il terzo abbia agito al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del titolare, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio. Se il terzo, pur inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile nell’art. 110 cod. pen., inizi ad agire in piena autonomia per i propri interessi, la condotta integra gli estremi del concorso in estorsione.

Nel caso concreto, il ricorrente e i suoi familiari, da un lato, e il soggetto mafioso, dall’altro, erano terzi rispetto alla pretesa economica del promissario acquirente. Il Tribunale ha accertato che la condotta di quest’ultimo trovava una spinta finalistica diversa e ulteriore, volta a rafforzare l’egemonia del clan sul territorio e a conseguire un vantaggio patrimoniale per il sodalizio, da destinare ai sodali detenuti.

La Corte ritiene che tale finalità non sia messa in discussione dal ricorrente, il quale si duole piuttosto dell’assenza di condotte minacciose a lui riferibili. La questione, però, non coglie il tema principale: occorreva stabilire se il ricorrente fosse partecipe e consapevole della condotta realizzata dal soggetto mafioso, riconducibile al paradigma dell’estorsione aggravata. Il Tribunale ha desunto la piena compartecipazione del ricorrente dalla lettura incrociata delle intercettazioni, dalla sequenza temporale degli incontri e dalle indicazioni in esse contenute. Da qui l’infondatezza del ricorso in punto di gravi indizi.

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte rileva che i giudici hanno fornito motivazione adeguata, non contraddittoria e aderente ai principi sullo statuto cautelare dei reati ammantati dalla mafiosità, non essendo emersi elementi concreti per superare la presunzione di pericolosità e di adeguatezza della misura carceraria di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali, con trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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