Disturbo della quiete pubblica provato anche senza perizia fonometrica (Cass. pen. Sez. III n. 32043 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., è reato di pericolo presunto posto a tutela del bene superindividuale della quiete pubblica e richiede che i rumori siano idonei a turbare una cerchia indeterminata di soggetti, non i soli occupanti dell’appartamento limitrofo. Non occorre che più persone si siano in concreto lamentate, essendo sufficiente l’attitudine oggettiva della condotta a recare disturbo a una pluralità di soggetti. Il superamento della soglia della normale tollerabilità non costituisce accertamento tecnico obbligato: il giudice può fondare il convincimento su elementi di diversa natura, quali le dichiarazioni di chi ha percepito le caratteristiche e gli effetti dei rumori, senza necessità di perizia fonometrica.

Il Fatto

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 13.09.2024, ha condannato l’imputato alla pena di euro 300 di ammenda per il reato di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen., per aver cagionato, prevalentemente nelle ore notturne, forti rumori e musica ad alto volume, impedendo agli abitanti dell’appartamento sottostante il normale svolgimento della vita quotidiana e del riposo.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge, sostenendo di aver arrecato disturbo non alla quiete pubblica, ma solo agli abitanti dell’appartamento sottostante, senza altre lamentele condominiali; con il secondo ha lamentato il vizio della motivazione, per l’assenza di elementi sull’intensità delle immissioni e di una perizia fonometrica idonea ad accertare l’attitudine delle stesse a travalicare l’abitazione limitrofa. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto l’ambito applicativo della fattispecie, che a seguito dell’evoluzione della normativa sull’inquinamento acustico opera ormai quasi esclusivamente nei rapporti di vicinato e in ambito condominiale. La norma punisce qualunque condotta, commissiva od omissiva, con dolo o con colpa, idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo.

Il passaggio centrale riguarda la natura del bene tutelato. Trattandosi di reato a tutela della quiete pubblica e dell’ordine pubblico, la contravvenzione richiede che i rumori abbiano l’attitudine a disturbare una cerchia indeterminata di persone: solo in tale evenienza si verifica la lesione o la messa in pericolo del bene protetto. È dunque necessaria la prova della diffusività e percettibilità delle emissioni da parte di un numero illimitato di soggetti, a prescindere dal fatto che in concreto costoro siano stati effettivamente disturbati.

In ambito condominiale, prosegue la Corte, occorre la produzione di rumori idonei a turbare non solo gli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte, ma di una più consistente parte degli occupanti dell’edificio, richiamando Sez. 3, n. 18521 del 2018. Non è però necessario che più persone si siano lamentate: è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione oggettivamente idonea a recare disturbo a una pluralità di soggetti. Per converso, quando tale situazione non ricorra, le lamentele di uno o più soggetti non integrano la materialità del reato, come affermato da Sez. 1, n. 3823/1994 e Sez. 1, n. 4820/1999. Nel caso concreto, la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente desunto la diffusività della condotta dagli interventi delle forze dell’ordine, sollecitati per ben due volte nel corso della notte.

Sul secondo motivo, la Corte richiama Sez. 3, n. 1501 del 2018 e Sez. 1, n. 20954 del 2011 per affermare che la verifica della soglia di normale tollerabilità non deve necessariamente effettuarsi mediante perizia o consulenza tecnica. Il giudice può fondare il convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di chi è in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei rumori percepiti. L’accertamento non è valutazione tecnica, ma giudizio fattuale rimesso al prudente apprezzamento del giudice.

Nel caso in esame la prova è stata desunta dalle deposizioni dei vicini e degli operanti intervenuti, che avevano constatato musica ad alto volume nel pieno della notte e la presenza di cani nell’abitazione e nelle parti comuni. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e a euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla parte civile, che non è intervenuta in udienza e si è limitata a depositare memoria e nota spese senza contrastare i motivi, richiamando Sez. 4, n. 9179 del 2024, la Corte ritiene di non liquidare le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *