Monete di interesse numismatico e patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. pen. Sez. III n. 32166 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le cose di interesse numismatico ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato e fanno parte del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 826 cod. civ., 10, comma 1, e 91, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. La riconducibilità delle monete all’area di circolazione italiana, coniate in Italia e connotate da valore archeologico, ne determina l’appartenenza allo Stato anche in difetto della dichiarazione di interesse culturale. Il possesso di tali beni si presume illegittimo e grava sul detentore l’onere di provare l’acquisizione anteriore all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, l’assegnazione in premio per il ritrovamento o la cessione da parte dello Stato. La qualifica di collezionista numismatico non esonera da tale prova quando manchi la documentazione dell’acquisto attraverso canali commerciali regolari.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., aveva disposto il dissequestro e la restituzione delle monete estere, confermando nel resto il provvedimento di confisca contenuto nel decreto di archiviazione.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, con il primo motivo, l’erronea applicazione degli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 42 del 2004, per difetto della dichiarazione di interesse culturale; con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità delle monete all’area di circolazione italiana e alla prova del legittimo acquisto quali esemplari provenienti da regolari canali commerciali.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il proprio orientamento (Sez. III n. 37861 del 2017) secondo cui esistono due categorie di cose di interesse numismatico riconducibili ai beni culturali, il cui impossessamento è sanzionato dall’art. 176 d.lgs. n. 42 del 2004: quelle con interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, e quelle con carattere di rarità o pregio ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. b).

Il giudice dell’esecuzione si è uniformato a tali principi, affermando il valore archeologico delle monete confiscate in forza dell’art. 91, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. La riconducibilità delle monete al sottosuolo è stata desunta dalle incrostazioni terrose riscontrate e dall’assenza di documentazione comprovante l’acquisizione tramite canali commerciali regolari.

Non è decisiva, per la Corte, la mancanza di prova sul sito archeologico di provenienza o sulla riferibilità del rinvenimento a un sottosuolo italiano. Le monete sono riconducibili all’area di circolazione antica italiana, dunque coniate in Italia, e il loro valore archeologico ne impone l’appartenenza al patrimonio indisponibile, con presunzione di illegittimità del possesso (Sez. IV n. 14792 del 2016; Sez. III n. 49439 del 2009).

Quanto alla qualifica di collezionista numismatico, la Corte osserva che il codice Urbani ammette la possibilità di possesso privato di beni culturali, restando lecito l’acquisto presso rivenditori o altri collezionisti, salvo prova di provenienza da campagne di scavo anteriori alla legge n. 364 del 1909 o di provenienza delittuosa (Sez. III n. 45983 del 2021). Nel caso concreto, tuttavia, mancava la documentazione dell’acquisto tramite commercianti dotati di registri di carico e scarico.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo ai sensi dell’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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