Revoca della sospensione condizionale e accertamento della conoscibilità dei precedenti ostativi (Cass. pen. Sez. I n. 32276 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., compete preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all’atto della concessione del beneficio. In relazione al punto della decisione concernente la concessione dei benefici opera la preclusione del giudicato in senso “debole”, riferita alle questioni dedotte e decise, ma non a quelle meramente deducibili. Se la causa ostativa non è emersa né dalla documentazione acquisita né dalle deduzioni delle parti, la questione non è stata nemmeno implicitamente dedotta e non si forma il giudicato sostanziale, superabile in sede esecutiva.
Il Fatto
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente con sentenza del medesimo Tribunale, irrevocabile, sul rilievo che il beneficio era già stato riconosciuto in relazione ad altre due precedenti sentenze.
Il ricorrente impugna per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 164 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. per la mancata verifica, mediante l’esame del fascicolo del giudizio di cognizione, della conoscenza dei precedenti ostativi da parte del giudice della cognizione. Il motivo richiama il principio affermato da Sez. U n. 37345 del 2015 e da Sez. U n. 36460 del 30.05.2024. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. L’ordinanza impugnata ha disposto la revoca sul presupposto che, al momento del riconoscimento del beneficio, il ricorrente avesse già usufruito della sospensione condizionale in occasione di due precedenti pronunce. Tale circostanza non è contestata, ma il ricorrente sostiene che la revoca, ai sensi dell’art. 168 cod. pen., poteva essere disposta solo ove il giudice che aveva concesso il beneficio non avesse potuto conoscere la causa ostativa, dovendosi altrimenti ritenere preclusa la revoca dal giudicato.
Il tema centrale è dunque l’interpretazione della nozione di “non conoscibilità” della causa ostativa da parte del giudice della cognizione, già esaminato dalle Sezioni Unite nella pronuncia “Longo”. Questa ha precisato che, sul punto relativo alla concessione dei benefici, opera la preclusione del giudicato in senso debole, con riferimento alle questioni dedotte e decise, ma non a quelle deducibili.
Ne consegue che, se nel giudizio di cognizione non è emersa, né dalla documentazione acquisita né dalle deduzioni delle parti, la sussistenza di una causa ostativa al beneficio, la relativa questione non è stata nemmeno implicitamente dedotta. In relazione ad essa non si forma pertanto il giudicato sostanziale, ma solo quello processuale, superabile in sede esecutiva.
La Corte ribadisce quindi il principio già affermato dalla sentenza “Longo”, richiamando anche la pronuncia Sez. U n. 36460 del 30.05.2024. Il giudice dell’esecuzione deve preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all’atto della concessione dei benefici. L’ordinanza è pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Messina per rinnovata valutazione aderente al principio di diritto espresso.
Nota della Redazione
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