Riparazione per ingiusta detenzione e valutazione della condotta ostativa (Cass. pen. Sez. IV n. 32587 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. subordina il diritto all’indennizzo all’assenza di dolo o colpa grave dell’interessato. Il giudice della riparazione non può valorizzare come causa ostativa elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, o anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la sentenza di assoluzione. La valutazione della condotta ostativa va compiuta d’ufficio, con giudizio ex ante e autonomo rispetto al processo di merito, muovendo dall’accertamento della condotta del richiedente e non dagli elementi fondanti la misura cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito custodia cautelare in carcere dal 15.2.2017 al 21.2.2017 e, poi, arresti domiciliari fino all’1.3.2017, in esecuzione di un’ordinanza del Gip emessa l’8.2.2017 per il reato di cui agli artt. 110 e 319 quater cod. pen. L’ipotesi accusatoria traeva origine dalle dichiarazioni di un imprenditore e riguardava presunte manovre corruttive nell’assegnazione di appalti comunali per l’igiene urbana. Dopo l’interrogatorio di garanzia, la misura era stata sostituita con gli arresti domiciliari; il Tribunale del riesame aveva poi annullato il titolo custodiale per carenza della gravità indiziaria. Nel merito, il Gip, all’esito di rito abbreviato, aveva assolto l’imputato con formula piena, sentenza divenuta irrevocabile.

Il difensore aveva proposto istanza ex art. 314 cod. proc. pen. La Corte d’appello l’aveva rigettata, ravvisando la causa ostativa dell’ultimo periodo del primo comma della norma. Contro tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce il quadro dei principi elaborati in materia. L’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. riconosce il diritto all’equa riparazione a chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. La causa ostativa, integrata dal dolo o dalla colpa grave, costituisce condizione necessaria al sorgere del diritto e va accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte.

Richiamando le Sezioni Unite n. 43 del 13.12.1995 e la Sez. U n. 34559 del 26.06.2002, la Corte ribadisce che è dolosa non solo la condotta volta a realizzare un evento voluto, ma anche quella consapevole i cui esiti, valutati con il parametro dell’id quod plerumque accidit, siano idonei a creare allarme sociale e a provocare l’intervento dell’autorità giudiziaria. Il giudice di merito deve però valutare tutti gli elementi disponibili con valutazione ex ante, in un iter logico autonomo rispetto al processo di merito, per stabilire non se la condotta integri reato, ma se sia stata il presupposto che abbia ingenerato l’apparenza di illiceità penale. La colpa grave non deve estrinsecarsi in condotte di per sé costituenti reato, richiedendosi uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente, da ricostruire anche in considerazione della sentenza assolutoria, e le ragioni sottese all’intervento dell’autorità.

Il passaggio decisivo concerne il rapporto con l’accertamento del giudice penale. Il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio: non possono essere considerate ostative condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione. La Corte richiama Sez. 4 n. 12228 del 10.01.2017 e Sez. 4 n. 46469 del 14.09.2018.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata si era posta nell’ottica del giudice della cautela, passando in rassegna gli elementi posti a fondamento della misura senza vagliarli alla luce della sentenza di assoluzione. In particolare aveva ritenuto gravemente colposa la condotta extraprocessuale del ricorrente, consistita nella richiesta di un finanziamento in occasione di un evento del 28.12.2015. Ma tale ricostruzione era stata smentita dal Gip nella sentenza assolutoria, che aveva inquadrato l’episodio nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, menzionata anche nel contratto siglato tra la società e il Comune.

L’ordinanza va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del grado di legittimità.

Nota della Redazione

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