Correzione del capo di imputazione e prognosi sulle pene sostitutive (Cass. pen. Sez. I n. 32884 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della modifica dell’imputazione ex art. 522 cod. proc. pen. non è sufficiente il confronto letterale tra imputazione originaria e imputazione corretta: occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta da cui derivi un’incertezza sull’oggetto dell’accusa e un reale pregiudizio della difesa. La correzione del refuso contenuto nel capo di imputazione è consentita ex art. 130 cod. proc. pen. quando i riferimenti alla contestazione e alla condotta siano chiari e l’imputato sia stato posto in grado di difendersi sull’oggetto effettivo. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può fondare la prognosi negativa sull’adempimento delle prescrizioni sul solo dato dei precedenti penali, ma deve trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 marzo 2025, confermava la condanna dell’imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011, per avere contravvenuto alle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel luogo di residenza.

Avverso la sentenza proponeva ricorso l’imputato con due motivi. Con il primo lamentava la violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. e dell’art. 522 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale corretto il capo di imputazione sostituendo la fascia oraria 18-19 con quella di 16-17, senza che la condotta così ridefinita fosse stata esplorata in dibattimento. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 53, 58 e 59 L. 689/81, per essere stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena con una pena sostitutiva sulla sola base dei precedenti penali.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo entrambi i motivi infondati. Quanto alla eccepita violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., la Sezione ha richiamato il principio delle Sezioni unite n. 36551 del 2010 e il precedente Sez. Un. n. 16 del 1996, secondo cui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, negli elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Il Collegio ha precisato che l’accertamento non si esaurisce nel confronto puramente letterale tra imputazione originaria e imputazione corretta, perché la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi sull’oggetto effettivo dell’accusa. Nel caso di specie, la fascia oraria ritenuta rilevante era stata oggetto di acquisizione probatoria nel contraddittorio tra le parti.

La Corte ha inoltre evidenziato che il capo di imputazione richiamava il decreto emesso in data 4 maggio 2015, contenente l’indicazione della fascia oraria corretta. Da ciò era evidente che il capo conteneva un mero refuso e quale fosse la condotta penalmente rilevante contestata. La difesa, pertanto, era pienamente consapevole dell’esatto perimetro dell’addebito.

Richiamando il precedente Sez. III n. 29405 del 2019, la Corte ha affermato che la difesa che assuma, con l’atto di impugnazione, che si tratti di modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen. è gravata di un onere di allegazione specifico circa il concreto pregiudizio subito. In mancanza, il motivo è aspecifico e inammissibile. Nel caso concreto nessun pregiudizio è stato allegato, né derivato dalla correzione disposta ex art. 130 cod. proc. pen.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato l’art. 58 L. 689/81, che consente la sostituzione quando le pene risultino più idonee alla rieducazione e assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati, escludendola quando sussistano motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. Richiamando il precedente Sez. II n. 45859 del 2024, il collegio ha ribadito che il giudice non può argomentare la prognosi negativa facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, ma può trarre elementi dalla natura e dal numero di essi e dall’epoca di commissione degli illeciti. Nel caso di specie la Corte territoriale non si è limitata a richiamare i precedenti, ma ne ha tratto il motivato convincimento di una prognosi negativa, non sottendendo alcuna violazione di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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