Ingiusta detenzione e aggravamento: indennizzo per il solo surplus di afflittività (Cass. pen. Sez. IV n. 33204 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa del cautelato che, dopo l’adozione della misura, ne abbia causato l’aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen. non esclude in radice il diritto all’indennizzo, ma impone al giudice della riparazione di distinguere i periodi di privazione della libertà e di modularne la quantificazione in ragione del diverso grado di afflittività. La condotta ostativa rileva solo se sussiste un apprezzabile nesso causale con l’adozione o il mantenimento della misura, e il relativo accertamento deve essere motivato con espresso criterio inferenziale. Ne consegue che, se l’aggravamento ha convertito una misura già detentiva (arresti domiciliari) in custodia in carcere, la maggiore afflittività può non essere indennizzata, ma resta dovuto l’indennizzo per il periodo riferibile al titolo cautelare di origine, rivelatosi ingiusto ex post per assoluzione irrevocabile, con applicazione del coefficiente di riduzione per la restrizione domiciliare. Il controllo di legittimità è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico, restando riservata al giudice di merito, con obbligo di adeguata motivazione, la valutazione su dolo e colpa grave.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto domanda di riparazione per la detenzione subita in relazione a ipotesi di tentata estorsione e lesioni aggravate dal metodo mafioso, per le quali era stato assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto. Il periodo di privazione della libertà si era articolato in più segmenti: dapprima in carcere, poi agli arresti domiciliari, quindi di nuovo in carcere per aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen. conseguente alla violazione delle prescrizioni della misura domiciliare, infine di nuovo ai domiciliari fino alla liberazione.

La Corte di appello, in parziale accoglimento, aveva escluso dolo e colpa grave in relazione all’adozione della misura e aveva liquidato l’indennizzo per i primi periodi. Aveva invece negato qualsiasi indennizzo per il periodo compreso tra il marzo 2019 e la definitiva liberazione, valorizzando le inosservanze riscontrate in occasione dei controlli del febbraio 2019. Contro tale statuizione la difesa ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità: la verifica riguarda la correttezza del procedimento logico-giuridico con cui il giudice ha riconosciuto o negato i presupposti del beneficio, mentre la valutazione su dolo e colpa grave resta riservata al giudice di merito, con obbligo di motivazione adeguata. La condizione ostativa prevista dall’art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. deve essere accertata d’ufficio, indipendentemente dalla deduzione della parte.

Richiamando le Sezioni Unite n. 43 del 13.12.1995, Sarnataro e le Sezioni Unite n. 32383 del 27.5.2010, D’Ambrosio, il Collegio ribadisce che la condotta ostativa va valutata sia prima sia dopo la sottoposizione alla misura e che la funzione solidaristica dell’istituto impone di considerare anche i comportamenti tenuti nel corso dell’esecuzione, quando siano idonei a esaltare le esigenze cautelari o a ritardare la cessazione della custodia. Il contributo causale dell’interessato, quindi, riguarda tutte le vicende che si dipanano dal momento dell’arresto e ciascun segmento in cui si articola la vicenda cautelare.

Su questa base la Corte ritiene corretta la distinzione operata dal giudice distrettuale tra i periodi di custodia, con individuazione del comportamento ostativo solo in relazione a quello successivo all’aggravamento. Il provvedimento è però censurato sotto il profilo della manifesta illogicità e della carenza di motivazione nella parte in cui ha escluso in radice ogni indennizzo per il periodo successivo all’aggravamento. Alla data di questo, l’istante era già sottoposto a una misura detentiva (gli arresti domiciliari): la condotta colposa non ha determinato l’adozione della misura privativa della libertà, ma ha prodotto solo un surplus di afflittività rispetto al regime cautelare originario, fondato su un titolo rivelatosi ingiusto.

Difetta, nell’ordinanza, il criterio inferenziale fondato sulla causalità che ha giustificato l’esclusione di qualsiasi indennizzo: la condotta negligente non può ratificare il giudizio di gravità indiziaria formulato in sede di adozione della cautela. Richiamando Sez. IV n. 1705 del 10.3.2000, Revello e Sez. IV n. 43457 del 29 settembre 2015, Singh, la Corte afferma che la condotta ostativa rileva solo in presenza di un apprezzabile collegamento causale con la custodia, nel momento genetico e nel mantenimento, e non può desumersi da semplici elementi di sospetto.

Infine, sul piano quantitativo, la Corte ricorda il parametro aritmetico fondato sul rapporto tra il tetto massimo fissato dall’art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo di custodia di sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen., da integrare secondo equità. Il diverso grado di afflittività è parametro ineludibile: per la restrizione domiciliare si applica un coefficiente di riduzione pari alla metà. L’ordinanza è annullata con rinvio perché il giudice del rinvio moduli l’indennizzo tenendo conto della diversa genesi dei periodi e del contributo arrecato all’aggravamento o al mantenimento della misura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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