Divieto di reformatio in peius e riduzione delle attenuanti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 33299 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, avendo riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante, operi una minore riduzione per le già applicate attenuanti generiche. La condizione è che l’entità della pena complessiva irrogata risulti diminuita e che la decisione sia sorretta da adeguata motivazione. Il principio resta fermo anche quando la riduzione sia determinata dalla necessità di correggere una pena illegale applicata dal primo giudice. Il trattamento sanzionatorio già riformato in senso pro reo non consente ulteriori riduzioni prive di giustificazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione del minimo della pena.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché, nel ritenere che la determinazione della pena in primo grado fosse frutto di un errore — non avendo il giudice applicato l’attenuante in equivalenza all’aggravante contestata e avendo individuato una pena base inferiore — la Corte di merito sarebbe giunta a una pena ridotta, ma in misura inferiore proprio in ragione di quell’errore.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione logica e puntuale, ha dato conto che l’imputato aveva già ricevuto un trattamento sanzionatorio che, seppur riformato, era già pro reo: da ciò l’impossibilità di ridurre ulteriormente la pena.
Quanto alla riduzione per le concesse circostanze attenuanti generiche, essa è avvenuta nel minimo, tenuto conto dell’errore commesso dal primo giudice nella determinazione della pena, che aveva comportato l’irrogazione di una pena illegale.
La Corte richiama il principio secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, avendo riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante, operi una minore riduzione per le già applicate attenuanti generiche, purché l’entità della pena complessiva irrogata risulti diminuita e la decisione sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. V n. 19366 del 08.06.2020, Rv. 279107).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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