Furto in abitazione: relazione finalistica configurabile anche con accesso carpito con l’inganno (Cass. pen. Sez. IV n. 35774 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen., e non quello di furto semplice, la condotta di chi si introduce nel luogo di privata dimora della persona offesa con l’inganno, presentandosi con una falsa qualifica professionale e con finalità ulteriori di natura predatoria. La relazione finalistica tra introduzione nell’abitazione e sottrazione della cosa mobile sussiste anche quando l’accesso avvenga con il consenso della vittima carpito mediante artificio, poiché il consenso è viziato e l’ingresso resta strumentale alla consumazione del reato. La motivazione che escluda tale nesso in base a una mera occasionalità dell’accesso rispetto alla sottrazione è contraddittoria rispetto alle premesse fattuali, allorché la condotta sia finalizzata a indurre la vittima a rendersi manipolabile e a consentire l’impossessamento.

Il Fatto

Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 10.10.2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di furto semplice, così riqualificata l’originaria ipotesi di furto in appartamento, per difetto della condizione di procedibilità della querela.

La persona offesa aveva riconosciuto l’imputato quale soggetto che, presentatosi come procacciatore di affari per conto di una compagnia elettrica, si era introdotto nella sua abitazione in due giornate consecutive. In occasione del secondo accesso si era impossessato di una somma in contanti custodita nel portafoglio. Il giudice aveva escluso la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. ritenendo non apprezzabile una relazione finalistica tra l’introduzione nel luogo di privata dimora e la sottrazione, ma solo una relazione di mera occasionalità. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione per difetto motivazionale sulla qualificazione giuridica del fatto.

La Motivazione della Corte

La Sezione Quarta ritiene fondata la censura del ricorrente. La riqualificazione del fatto in furto semplice si fonda su un iter argomentativo minimale, assertivo e manifestamente illogico, nella parte in cui esclude l’esistenza di una relazione finalistica tra l’introduzione dell’autore del reato nell’abitazione della persona offesa e la sottrazione della somma custodita nel portafoglio.

La Corte valorizza la ricostruzione operata dal giudice di merito. L’imputato, riconosciuto dalla persona offesa come colui che si era presentato con il pretesto di negoziare un nuovo contratto di fornitura elettrica, si era introdotto nell’abitazione in due occasioni. La contestazione riguarda il secondo accesso, quando la persona offesa, già insospettita per un possibile ammanco realizzatosi in occasione del primo incontro, era stata invitata dal procacciatore a esibire un proprio documento di identità e quindi a maneggiare il portafoglio dal quale era stata sottratta la somma.

Dalla stessa sequenza dei fatti emerge come il secondo accesso all’abitazione apparisse, ed era stato percepito dalla persona offesa, come espediente pretestuoso e funzionale a indurre la vittima a prendere in mano il portafoglio contenente il documento di identità, per poi acquisirne la disponibilità in un momento di assenza o di mancata vigilanza del proprietario. La conclusione del giudicante è perciò contraddittoria rispetto alle premesse fattuali operate.

Sotto altro profilo, la motivazione del Tribunale si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità in ipotesi del tutto assimilabili: la relazione finalistica è riconosciuta ogni volta che l’ingresso avvenga con l’inganno, ovvero con il pretesto di operare come soggetto titolare di una specifica qualifica o funzione ma con finalità diverse o ulteriori in una prospettiva predatoria. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 13582 del 02.03.2010 e Sez. V n. 16995 del 21.11.2019, che hanno affermato la configurabilità del furto in abitazione anche nell’ipotesi di chi si sia presentato come dipendente di una compagnia elettrica.

La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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