Tenuità del fatto e pregiudizio complessivo escludono l’attenuante (Cass. pen. Sez. VII n. 36663 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 62 n. 4 cod. pen. richiede che il pregiudizio causato dal reato sia di valore economico pressoché irrisorio, da valutare non solo con riferimento al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa. Il diniego dell’attenuante è dunque legittimo quando il pregiudizio complessivo ecceda la soglia dell’irrisorietà, per la pluralità e la natura dei beni sottratti e per i danni arrecati alla cosa. Il motivo di ricorso che si risolva in una generica contestazione della ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito, senza enucleare specificamente i vizi della sentenza impugnata, è inammissibile in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove non emerga la buona fede dell’impugnante.

Il Fatto

Un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino, in data 15 dicembre 2025, aveva confermato la pronuncia del locale Tribunale. Quest’ultima lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 624-bis e 625 n. 2 cod. pen., gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione e mille euro di multa.

Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’erronea applicazione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo lamentava l’erronea applicazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen., per il mancato riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. La doglianza si concreta in una generica contestazione della ricostruzione in fatto operata dalla Corte di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità, senza che siano enucleati specificamente i vizi da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata.

Il secondo motivo è valutato manifestamente infondato. I giudici di legittimità muovono dal presupposto interpretativo secondo cui l’art. 62, n. 4, cod. pen. richiede che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, sia per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa, richiamando sul punto Sez. 2 n. 50660 del 05.10.2017, Rv. 271695.

Su questa base la Corte ritiene immune da censure il diniego dell’attenuante operato dal giudice del merito. Il pregiudizio, osserva, non è circoscritto alla sola somma di sessanta euro sottratta, ma si estende ai monili in oro e ai danni arrecati alla finestra del balcone. Il valore complessivo del pregiudizio, così ricostruito, esclude la sussistenza del requisito dell’irrisorietà.

La Corte qualifica quindi il ricorso inammissibile. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, rilevato che nella specie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato anche al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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