Manifestamente infondato il ricorso sulla particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 36666 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., postula il concorso di due requisiti autonomi e concorrenti: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice valuta il primo alla stregua dei criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen. e, in presenza di una pluralità di precedenti specifici, deve escludere il secondo. La doglianza che assuma la violazione della norma senza confrontarsi con il requisito della non abitualità è manifestamente infondata. Quanto alla dosimetria della diminuzione per il tentativo, il richiamo agli indici dell’art. 133 cod. pen. integra motivazione adeguata.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 3 febbraio 2026, confermava la pronuncia del Tribunale di Teramo che, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen., esclusa la contestata recidiva, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e omessa motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla mancata riduzione massima per il tentativo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo muovendo dalla struttura della norma invocata. L’art. 131-bis cod. pen. richiede due condizioni applicative che operano congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.

Il giudice di merito deve accertare se, sulla base dei due indici-requisiti delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della tenuità dell’offesa e con questo coesista quello della non abitualità. Solo in tal caso il fatto può dirsi di particolare tenuità e la punibilità può essere esclusa. La Corte richiama sul punto Sez. 3 n. 47039 del 08.10.2015.

Su questa base il Collegio rileva che il giudice di merito ha correttamente valorizzato gli indici indicati nella sentenza impugnata per negare la sussunzione del fatto nell’ipotesi dell’art. 131-bis cod. pen. Assume rilievo decisivo la circostanza che l’imputato risulti gravato da una numerosa serie di precedenti specifici, tra cui quattro precedenti per furto e due per rapina. Da ciò deriva l’esclusione della non abitualità del comportamento e, dunque, l’manifesta infondatezza del motivo.

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte di merito, nel determinare la pena e nel fissare l’entità della diminuzione per la fattispecie tentata, ha richiamato correttamente gli indici dell’art. 133 cod. pen., esaurendo così l’obbligo motivazionale.

Il ricorso, manifestamente infondato, è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e rilevata l’assenza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma stimata equa in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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