Continuazione e distanza temporale tra reati: indici rimessi al giudice di merito (Cass. pen. Sez. I n. 36352 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la distanza temporale tra le violazioni costituisce soltanto uno degli indici dai quali desumere l’esistenza del medesimo disegno criminoso, unitamente all’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, alla contiguità spaziale, alle singole causali, alle modalità della condotta, alla sistematicità e alle abitudini programmate di vita. La scelta del criterio indicatore cui attribuire rilievo prevalente è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Tale valutazione è sindacabile, oltre che per violazione di legge, solo se retta da motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. In sede esecutiva, il reato più grave si individua secondo il criterio legale dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., cioè quello per cui è stata inflitta la pena più grave, senza spazio per il raffronto tra pena edittale e pena inflitta in concreto o per il rilievo delle circostanze. L’aumento per il reato satellite non richiede motivazione specifica quando la sua entità sia sufficientemente significativa da dimostrare l’avvenuta considerazione delle caratteristiche del fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 29 aprile 2026 accoglieva l’istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna della Corte d’appello de L’Aquila: la prima per art. 624-bis cod. pen., commesso il 19 luglio 2019; la seconda per il medesimo reato, commesso l’8 aprile 2019.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, articolando quattro motivi. I primi due contestavano l’an del riconoscimento della continuazione, per la distanza di tre mesi tra i reati e per l’assenza di elementi concreti di un disegno unitario. Il terzo e il quarto motivo investivano il quantum, per difetto di motivazione e incongruità dell’aumento per il reato satellite e per l’incertezza sull’individuazione della pena base.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Quanto ai primi due motivi, esaminati congiuntamente, la sentenza riconosce che la distanza temporale tra i reati è uno degli indici più significativi della volizione unitaria: quanto più ampio è il lasso di tempo, tanto più improbabile è una programmazione predeterminata almeno nelle linee fondamentali, come affermato da Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e da Sez. 1, n. 26623 dell’11/07/2025, Marfella.
Tale indicatore, tuttavia, non è esclusivo: la giurisprudenza lo colloca accanto all’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, alla contiguità spaziale, alle singole causali, alle modalità della condotta, alla sistematicità e alle abitudini programmate, secondo il consolidato insegnamento di Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo. La scelta dell’indice prevalente è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Il sindacato di legittimità resta nei limiti della violazione di legge e della motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
Nel caso concreto l’ordinanza impugnata ha dato prevalenza all’omogeneità delle violazioni e alla ripetitività della condotta, in un contesto temporale comunque contenuto in tre mesi. Il percorso argomentativo non è censurabile. Quanto alla diversità dei correi, la Corte rileva che l’elemento differenziale invocato dal ricorrente non è significativo, anche perché in uno dei due episodi il correo non è stato identificato. Richiama il principio per cui il disegno criminoso va ricavato dalle stesse caratteristiche concrete dei fatti, secondo Sez. 5, n. 770 del 15/02/2000, Sinibaldi.
Sul quantum, il quarto motivo è infondato: l’ordinanza ha correttamente applicato il criterio dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., che individua il reato più grave in quello per cui è stata inflitta la pena più grave, escludendo il riferimento alla pena edittale o alla pena inflitta prima degli aumenti e delle riduzioni, come chiarito da Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà.
Il terzo motivo è infondato. La Corte ammette l’assenza di una motivazione specifica sulla quantificazione della pena per il reato satellite, questione su cui richiama Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone. L’aumento di un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa, a fronte di una pena base di quattro anni e 1.000 euro di multa, pari a circa un terzo della pena base, è tuttavia sufficientemente alto da dimostrare che il giudice ha tenuto conto delle caratteristiche del fatto richiamate dal ricorso. Resta escluso ogni abuso del potere discrezionale, secondo il principio per cui l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. La Corte rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 187 c.p.p. – Oggetto della prova