Pene sostitutive in appello: necessaria la richiesta dell’imputato (Cass. pen. Sez. VII n. 33356 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sull’applicabilità delle nuove sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen. solo se l’imputato abbia formulato una richiesta in tal senso. La richiesta non deve necessariamente essere contenuta nell’atto di gravame, ma deve intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione in appello. In difetto di richiesta, il giudice dell’appello non ha l’obbligo di attivare d’ufficio il meccanismo di sostituzione della pena applicata, trattandosi di potere discrezionale al cui mancato esercizio non consegue la nullità della sentenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 17.12.2024, aveva confermato la decisione di primo grado che riteneva il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto, per essersi allontanato dal domicilio in violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, riproponendo i motivi già esaminati dal giudice dell’appello e censurando, tra l’altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle sanzioni sostitutive. La questione centrale sottoposta alla Corte riguardava l’obbligo del giudice di appello di pronunciarsi sulla sostituzione della pena detentiva breve.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando anzitutto che i motivi erano stati già compiutamente esaminati dal giudice di appello e riproposti senza alcun confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale, il cui percorso logico risultava immune da vizi.
Sul versante della misura di prevenzione, la Corte ha confermato la valutazione di inattendibilità della giustificazione addotta dall’imputato, secondo cui l’allontanamento sarebbe dipeso dall’assunzione di psicofarmaci e dal conseguente sonno profondo. Tale spiegazione è stata ritenuta tardiva, perché mai illustrata in precedenti dichiarazioni ricostruttive, generica, in quanto meramente ipotetica, e non scusabile alla luce delle prescrizioni che l’imputato era tenuto a osservare. A fronte degli adempimenti svolti dalle forze dell’ordine, la Corte ha confermato che l’onere della prova a carico dell’accusa può considerarsi assolto.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. è stato escluso in virtù della oggettiva gravità del fatto, connotato dalla violazione di una prescrizione dopo poco tempo dalla sottoposizione alla misura, e delle precedenti vicende giudiziarie dell’imputato.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda le pene sostitutive. La Corte ha ribadito che, in forza della disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, l’applicabilità delle nuove sanzioni detentive brevi richiede una richiesta dell’imputato, da formulare non necessariamente nell’atto di gravame ma comunque al più tardi nell’udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10.05.2023). Nel caso concreto tale richiesta non risultava mai proposta.
La Corte ha inoltre chiarito che il giudice dell’appello non ha l’obbligo di attivare d’ufficio il meccanismo sostitutivo. Richiamando Sez. 5, n. 13298 del 07.02.2025, ha precisato che si tratta di un potere discrezionale, esercitabile anche in assenza di esplicita richiesta, ma al cui mancato esercizio non consegue alcuna nullità della sentenza. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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