Proscioglimento per tenuità del fatto non interrompe la prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 33566 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, adottata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non è idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione. Una volta accertata la fondatezza del motivo che denuncia la maturata estinzione del reato, il giudice di legittimità computa ai fini del termine massimo anche il segmento cronologico successivo alla decisione impugnata. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza, in uno a quella di primo grado, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Il Fatto

Il Tribunale aveva assolto l’imputato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 489 e 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., dichiarandoli non punibili per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione dell’imputato, rigettava l’appello e confermava la sentenza di proscioglimento.

L’imputato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione delle norme processuali sulla valutazione della prova e, con il secondo, la prescrizione già maturata dei reati contestati. La questione centrale attiene proprio alla efficacia interruttiva, o meno, del proscioglimento per tenuità del fatto sul corso del termine prescrizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta separatamente i due motivi. Il primo è dichiarato inammissibile: con esso si sollecita una nuova e diversa valutazione delle evidenze di merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997, secondo cui il ricorso non può tradursi in una rivalutazione del compendio probatorio.

I giudici di legittimità rilevano inoltre che il ricorrente confonde inammissibilmente i piani della inosservanza delle norme processuali, che perimetrano il percorso valutativo della prova, con quello della manifesta illogicità della motivazione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020.

Il secondo motivo è invece ritenuto fondato. Considerata la data del fatto più grave contestato, alla data della sentenza di primo grado era già abbondantemente decorso il termine massimo di prescrizione, in assenza di sospensioni rilevanti, pari ad anni sei aumentati di un quarto in ragione delle interruzioni.

La Corte precisa che la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. non è idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione. La fondatezza del motivo specificamente proposto consente, inoltre, di computare ai fini del termine massimo anche il segmento cronologico successivo alla decisione impugnata, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 22.11.2000.

Ne deriva che i reati contestati sono ormai certamente estinti per prescrizione. La sentenza impugnata è pertanto annullata, in uno a quella di primo grado, senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. La pronta soluzione delle questioni e l’applicazione di principi consolidati giustificano la motivazione in forma semplificata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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