Omessa valutazione dei documenti prodotti dalla difesa nel procedimento di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 39127 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza, disciplinato dagli art. 666 e art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è sempre possibile produrre documenti, nel rispetto del contraddittorio; ove ritenuti ammissibili, essi sono utilizzabili per la decisione. Il giudice che omette di dare atto della loro presentazione, di valutarli nel merito e di esplicitare le ragioni della loro irrilevanza incorre in una motivazione carente, tanto più quando i documenti prospettano circostanze idonee a orientare il giudizio sulla residua pericolosità sociale e sul reinserimento del condannato.
Il Fatto
Il condannato deve espiare una pena di sei mesi di arresto per aver guidato in stato di ebbrezza, cagionando in tali condizioni un sinistro stradale, e per aver rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, investito di una richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare ordinaria, ha ritenuto la prima misura inidonea a contenere la residua pericolosità sociale.
Il giudice ha valorizzato due precedenti penali risalenti al 2009 e al 2010, un’iscrizione nel registro delle notizie di reato per una minaccia del 2023, l’allontanamento della moglie e l’indisponibilità di un datore di lavoro ad assumere il condannato. Ha quindi applicato la detenzione domiciliare. La difesa ha impugnato per cassazione, deducendo la mancata valutazione dei documenti depositati il 4.2.2025.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la struttura del procedimento di sorveglianza. Il comma 3 dell’art. 666 cod. proc. pen. consente di presentare memorie prima dell’udienza, mentre il comma 5 ammette un’attività probatoria in udienza, anche d’ufficio, mediante acquisizione di documenti e informazioni. Da qui la regola: la produzione documentale è sempre possibile e, se ammessa, è utilizzabile per la decisione.
Tale assetto risponde al finalismo rieducativo del trattamento penitenziario e impone una valutazione individualizzata della persona sottoposta a limitazioni della libertà in executivis.
Esaminati gli atti, la Corte accerta che il difensore aveva trasmesso il 4.2.2025, con posta elettronica certificata, la documentazione indicata nel ricorso. Il Tribunale ha omesso di darne atto, di valutarla nel merito e di esplicitare le ragioni di un’eventuale irrilevanza.
Il vizio è rilevante perché quella documentazione prospettava circostanze di sicuro rilievo. La remissione di querela per il fatto del 2023, correlata alla tipologia del reato in esecuzione e alla limitata entità della pena, era pertinente all’apprezzamento della pericolosità sociale. Il contratto di lavoro depositato, benché a tempo determinato, attestava la ricerca e l’attuale disponibilità di un’occupazione, elemento che il Tribunale aveva invece ritenuto mancante.
La Corte accoglie perciò il primo motivo e annulla con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Venezia, per un nuovo esame che tenga conto della produzione del 4.2.2025. Resta impregiudicata la valutazione sul secondo motivo, con il limite di ricomprendere nel perimetro del giudizio di rinvio la documentazione già depositata.
Nota della Redazione
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