Doppia conforme e travisamento della prova nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. III n. 33702 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una c.d. doppia conforme di merito, le motivazioni della sentenza di appello e di quella di primo grado si integrano a formare un unico corpo argomentativo e il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con il contenuto di entrambe, non essendo sufficiente la mera dissociazione rispetto al percorso logico seguito dai giudici. Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione, nel caso di doppia conforme, solo quando il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento, e purché questo sia di macroscopica o manifesta evidenza, tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio. Non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. o della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen. attraverso il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo tali inosservanze previste a pena di nullità.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, assolveva l’imputato per due capi perché il fatto non costituisce reato e rideterminava la pena per i restanti capi, tra cui i reati di maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale e atti persecutori, confermando nel resto la prima statuizione.

Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi: manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle dichiarazioni delle persone offese; erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di maltrattamenti; violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e inattendibilità delle persone offese; erronea qualificazione dei fatti di violenza sessuale; mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente rileva che ci si trova di fronte a una doppia conforme di merito: il secondo giudice ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, preso atto delle censure, è giunto alla medesima conclusione. In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti di entrambe.

La presenza di una doppia conforme incide anche sui limiti di deduzione del travisamento della prova in sede di legittimità. Il vizio è deducibile quando il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento. Il travisamento deve però essere di macroscopica evidenza, tale da imporre il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio, con deduzione di oggetto definito e inopinabile, idonea a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.

Quanto alla prima censura, la Corte esclude la sussistenza del travisamento, rilevando che esso si risolve in una mera censura della valutazione operata dai giudici di merito. In riferimento alla doglianza sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., il Collegio ribadisce il consolidato orientamento secondo cui non è consentito dedurre la violazione di tale norma, neppure in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione delle prove, non essendo l’inosservanza prevista a pena di nullità.

Nel merito delle censure sulla piattaforma probatoria, la Corte osserva che il ricorrente si limita a dissentire rispetto al percorso logico seguito dalle due sentenze, valorizzando solo gli elementi favorevoli alla propria ricostruzione e omettendone altri che sostengono la decisione impugnata. Il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, attività rimessa ai giudici di merito, dovendo limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.

Quanto alla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., la censura non risulta dedotta nei motivi di appello e deve considerarsi tardiva, integrando la violazione del principio di correlazione una nullità a regime intermedio che, se verificatasi in primo grado, va dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Il motivo relativo alla violenza sessuale è inammissibile per non essersi confrontato criticamente con il provvedimento, mentre la richiesta di riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. è stata introdotta per la prima volta in cassazione. Il motivo sulle attenuanti generiche è infondato, non essendo il giudice tenuto a esprimere valutazione su ogni singola deduzione difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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