Sequestro di cellulare, interesse al riesame e obbligo di proporzionalità (Cass. pen. Sez. II n. 34323 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici, l’avvenuta restituzione fisica del dispositivo all’avente diritto, previa estrazione della copia forense, non fa venir meno l’interesse a proporre riesame. Permane infatti il vincolo su taluni contenuti informativi, con lesione del diritto alla riservatezza e alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo. Il decreto del pubblico ministero che si limiti al mero richiamo agli articoli di legge, senza descrivere la fattispecie e senza indicare i criteri di selezione del materiale, il perimetro temporale dei dati di interesse e la durata del vincolo, è nullo per difetto di motivazione e viola il principio di proporzionalità. L’accertamento su riservatezza e proporzionalità non è questione meramente esecutiva e rientra nella cognizione del tribunale del riesame.
Il Fatto
Il pubblico ministero emetteva un decreto di perquisizione e sequestro per la ricerca di un telefono cellulare nella disponibilità del ricorrente, nell’ambito di un procedimento iscritto a carico di ignoti per tentata estorsione, avviato a seguito di querela di una responsabile del personale di una società, destinataria di una missiva minacciosa. Il decreto veniva eseguito; in seguito il pubblico ministero conferiva incarico a un consulente informatico per l’estrazione della copia forense, previo avviso del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili.
Adito dal titolare del telefono, il tribunale del riesame annullava il decreto per difetto di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra dispositivo e reato ipotizzato e per violazione del principio di proporzionalità. Il procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto ammissibile il ricorso, in quanto la doglianza in punto di violazione di legge rientra nel perimetro delineato dall’art. 325 cod. proc. pen. per i provvedimenti in materia di cautela reale. Nel merito, però, il ricorso è infondato.
Sul primo presupposto processuale, la Corte osserva che in capo all’indagato sussisteva un interesse concreto e attuale al riesame. La restituzione fisica del dispositivo non esaurisce il pregiudizio, poiché resta il vincolo sulla copia forense dei dati estratti, non ancora restituita. È in gioco la disponibilità esclusiva del patrimonio informativo, con lesione di diritti meritevoli di tutela come la riservatezza e il segreto. Il Collegio richiama Sez. 6 n. 17878 del 2022 e la giurisprudenza della Corte EDU in materia di vita privata e protezione dei dati.
Nel merito, il tribunale del riesame ha correttamente annullato il decreto sotto un duplice profilo. Quanto alla pertinenzialità, la Corte ribadisce il principio di Sez. U. n. 36072 del 2018: il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che, pur concisa, dia conto della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Non basta il richiamo agli artt. 56 e 629 cod. pen., a carico di ignoti e privi di contorni fattuali delineati. La verifica del nesso di funzionalità deve essere tanto più rigorosa quando il bene appartiene a un soggetto terzo. La carenza motivazionale attribuisce al mezzo di ricerca della prova una finalità meramente esplorativa.
Quanto alla proporzionalità, richiamata Sez. U. n. 5876 del 2004 e la successiva Botticelli, il decreto deve illustrare le ragioni dell’ablazione omnicomprensiva, oppure indicare le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale archiviato, l’eventuale perimetrazione temporale e i tempi di restituzione della copia dei dati non rilevanti. Di tali principi il pubblico ministero non ha fatto corretta applicazione.
Le censure del ricorrente non possono essere derubricate a questioni esecutive, poiché la proporzionalità costituisce requisito di legittimità e fondamento costituzionale del sequestro. Il ricorso è rigettato; la qualità pubblica della parte ricorrente la esonera dalle spese.
Nota della Redazione
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