Rapina pluriaggravata e minorata difesa: inammissibili i motivi sulla rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. II n. 34656 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di vizio di motivazione, il sindacato di legittimità verifica che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non internamente contraddittoria e non logicamente incompatibile con altri atti del processo indicati in termini specifici; sono pertanto inammissibili le doglianze che sollecitano una differente comparazione del significato probatorio degli elementi di prova. La commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare l’aggravante della minorata difesa anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, purché la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e non ricorrano circostanze idonee a neutralizzare tale effetto. In punto di trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo di motivazione richiamando i criteri dell’art. 133 cod. pen., salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna di cinque imputati per il concorso in rapina pluriaggravata, consumata in più persone riunite, con volto travisato, uso di armi e approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, nonché per il concorso nella detenzione e nel porto in luogo pubblico di una pistola revolver.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova dell’identità dell’arma, al riconoscimento della minorata difesa e al bilanciamento delle circostanze, oltre a censure sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da due coordinate ermeneutiche preliminari. Sul piano del vizio di motivazione, ribadisce che il controllo di legittimità non attiene alla persuasività o all’inadeguatezza del ragionamento, ma alla sua effettività, non manifesta illogicità, coerenza interna e compatibilità logica con gli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, richiamando Sez. I n. 41738 del 19.10.2011 e Sez. VI n. 13809 del 17.03.2015.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ricorda che la quantificazione della pena è frutto di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui singoli elementi, con richiamo a Sez. II n. 36104 del 27.04.2017, Sez. V n. 5582 del 30.09.2013 e Sez. II n. 12749 del 19.03.2008.

Sulla minorata difesa, la Corte conferma la valutazione della Corte territoriale: la condotta agita alle 05:00 del mattino a chiusura del locale, con un solo avventore e due dipendenti presenti, integra le condizioni dell’aggravante, non essendo emersi elementi idonei a neutralizzare la vulnerabilità indotta dalle circostanze spazio-temporali. Il principio è coerente con Sez. Un. n. 40275 del 15.07.2021, secondo cui la commissione notturna è sufficiente, purché la difesa sia rimasta in concreto ostacolata.

Sul bilanciamento, la Corte chiarisce che le aggravanti di cui all’art. 628, terzo comma, cod. pen. non sono bilanciabili né in prevalenza né in equivalenza, come prescritto dall’art. 628, quinto comma, cod. pen.; l’erroneo richiamo al comma 2 in luogo del comma 3 integra un mero refuso, ininfluente sul decisum.

Le censure sulla prova dell’arma e sulla responsabilità per il porto si rivelano reiterative di doglianze già vagliate in appello, o tardivamente dedotte, o dirette a ottenere una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, non consentita in sede di legittimità. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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