Tentativo di reato e non menzione escludono riduzione automatica e beneficio (Cass. pen. Sez. IV n. 34799 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, chiamato a rideterminare la pena per il delitto tentato, non è vincolato a ricostruire autonomamente il trattamento sanzionatorio prescindendo dalla pena già irrogata per il corrispondente delitto consumato: può applicare la riduzione prevista dall’art. 56 cod. pen. sulla pena determinata nella sentenza annullata, se la ritiene congrua a suo discrezionale giudizio. La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non è necessariamente conseguenziale alla sospensione condizionale della pena e ben può essere negata in presenza di un precedente penale, ancorché estinto. In base all’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza del giudice di rinvio è impugnabile solo per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 517 cod. pen., per aver detenuto ed esposto per la vendita prodotti industriali con marcatura CE contraffatta. La Corte di appello aveva riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 515 cod. pen., irrogando la pena di 2 mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
Investita del ricorso, la Corte di cassazione aveva qualificato il fatto come tentativo ai sensi degli artt. 56 e 515 cod. pen. e annullato con rinvio per la rideterminazione della pena. Il giudice del rinvio ha fissato la pena in 1 mese e 20 giorni di reclusione, già sospesa, rigettando l’istanza di non menzione. Contro questa pronuncia l’imputato propone un nuovo ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il motivo relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Rileva che l’art. 628, comma 2, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio ai soli motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione. Poiché la questione era già stata decisa, il motivo è inammissibile: la sentenza di rinvio non può fungere da impugnazione della pronuncia di legittimità, i cui eventuali errori vanno corretti con il ricorso straordinario.
Quanto al primo motivo, la Corte ritiene legittima e adeguatamente motivata la scelta di ridurre la pena nella misura di un terzo. Il dedotto travisamento della prova non è condiviso: la gravità del fatto è stata desunta dall’entità dei prodotti con marcatura contraffatta. Lo stato di avanzamento del tentativo, poi, non è stato correlato all’esposizione di tutti i prodotti, ma al passaggio ulteriore rispetto alla semplice detenzione, costituito dall’esposizione della merce.
Non sussiste alcuna violazione dell’art. 56 cod. pen. nell’applicazione della riduzione sulla pena di due mesi determinata in precedenza: il giudice del rinvio può ritenere congrua, a suo discrezionale giudizio, la pena irrogata nella sentenza annullata per il delitto consumato.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice del rinvio ha esaminato nel merito l’istanza di non menzione e ha motivato il rigetto in base all’esistenza di un precedente specifico e all’assenza di ravvedimento, senza violare i poteri ufficiosi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.. La Corte richiama il principio secondo cui la concessione del beneficio è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale alla sospensione condizionale, fermo l’obbligo di indicare le ragioni del diniego secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen..
La vita anteatta può costituire valido presupposto per il diniego anche se i precedenti sono dichiarati estinti, poiché l’estinzione pronunciata ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen. non comporta la cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale. Una condanna precedente, quindi, conserva rilievo nel giudizio sulla non menzione. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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