Aggravante art. 337 c.p. e concorso formale in resistenza (Cass. pen. Sez. 6 n. 16510 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazione delle circostanze aggravanti, il principio affermato dalle Sezioni Unite è che l’ammissibilità della contestazione in fatto deve essere verificata rispetto alla natura degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. L’aggravante di cui all’art. 337, comma 2, cod. pen., essendo legata a un dato oggettivo – la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza dei soggetti passivi – non presenta margini di valutazione discrezionale. Ne consegue che essa è ritualmente contestata in fatto quando i suoi elementi costitutivi sono chiaramente desumibili dalla descrizione contenuta nel capo di imputazione. La condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali integra un concorso formale di reati ai sensi dell’art. 81, comma 1, cod. pen., con la conseguente applicazione dell’aumento per la continuazione interna. Nel concorso di reati puniti con sanzioni omogenee, la pena irrogata per il reato più grave non può essere inferiore al minimo edittale previsto per uno dei reati satellite.
Il Fatto
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che, con rito abbreviato, aveva condannato l’imputato per i reati di evasione e resistenza. Il ricorrente ha dedotto, tra gli altri motivi, l’omessa applicazione dell’aggravante di cui all’art. 337, comma 2, cod. pen., l’omesso aumento per la continuazione interna in relazione alla resistenza posta in essere in danno di più pubblici ufficiali e l’erronea determinazione della pena base, individuata in misura inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando che, trattandosi di sentenza resa con rito abbreviato, il pubblico ministero può proporre ricorso per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e non solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Con riferimento al primo motivo, la Sesta Sezione ha ricordato che l’art. 337, comma 2, cod. pen., introdotto dal d.l. n. 48/2025 convertito con l. n. 80/2025, prevede un aumento di pena quando la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 24906 del 2019, Sorge, la Corte ha precisato che la contestazione in fatto delle circostanze aggravanti non presenta particolari problematiche di ammissibilità quando la fattispecie si esaurisce in comportamenti descritti nella loro materialità o riferiti a mezzi o oggetti determinati, mentre risulta carente quando la norma include componenti valutative non esplicitate nell’imputazione.
Applicando tale principio, la Cassazione ha ritenuto che l’aggravante in esame non presenti alcun margine di valutazione discrezionale, essendo legata alla qualifica soggettiva dei pubblici ufficiali. Nel caso di specie, il capo di imputazione conteneva un’esplicita indicazione che le vittime della resistenza erano carabinieri intervenuti nella flagranza del delitto di evasione, sicché la circostanza doveva considerarsi ritualmente contestata in fatto. Ne è derivato l’annullamento della sentenza impugnata per non aver il giudice di merito né applicato né escluso la richiamata aggravante.
La Corte ha altresì accolto il secondo motivo, affermando che la condotta di chi usa violenza per opporsi a più pubblici ufficiali integra un concorso formale di reati, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 40981 del 2018, Apolloni. Nel caso di specie, la resistenza era stata posta in essere nei confronti di due carabinieri, ma il giudice aveva erroneamente considerato il delitto unitario, senza operare l’aumento per la continuazione interna.
Parimenti fondato è stato ritenuto il terzo motivo, in quanto la pena base per il più grave delitto di resistenza era stata fissata in mesi sei di reclusione, in misura inferiore al minimo edittale di un anno previsto per il reato satellite di evasione, in violazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 25939 del 2013, Ciabotti. L’accoglimento dei motivi concernenti la quantificazione della pena ha determinato l’assorbimento del motivo relativo alla conversione della pena. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 443 c.p.p. – Limiti all'appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso