Investimento del pedone: responsabilità del conducente e prova scientifica (Cass. pen. Sez. IV n. 36958 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente può essere esclusa solo quando la condotta della vittima si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, e sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento. Il conducente è esente da responsabilità solo se, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile. In assenza di perizia d’ufficio, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito può scegliere tra le tesi dei consulenti di parte quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata delle ragioni della scelta e del contenuto della tesi disattesa.

Il Fatto

La Corte di appello ha confermato l’affermazione della penale responsabilità del conducente per il reato di cui all’art. 589 bis cod. pen., riducendo solo la durata della sospensione della patente e concedendo il beneficio della non menzione. Il sinistro si era verificato di prima mattina su una strada urbana rettilinea, quando l’auto, a velocità prudenziale, aveva investito un pedone che stava attraversando la carreggiata in diagonale, poco oltre un attraversamento pedonale, con andatura dapprima frettolosa e poi di corsa.

I giudici di merito avevano riconosciuto il concorso di colpa della vittima, ma lo avevano qualificato come concausa non sufficiente da sola a determinare l’evento, reso possibile dal fatto che il conducente, avvistato il pedone, aveva sterzato senza frenare. Il ricorrente ha censurato la sentenza per assenza di motivazione su prevedibilità ed evitabilità dell’evento e per la scelta, ritenuta illogica, della consulenza dell’accusa rispetto a quella della difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo il motivo sulla prova scientifica. Le due consulenze concordavano su punto d’urto, velocità dell’auto e tempo di reazione, mentre divergevano sulla velocità del pedone e, di riflesso, sulla concreta evitabilità dell’evento. Il consulente dell’accusa aveva determinato tale velocità in circa 1,5 m/s servendosi di un software di simulazione e mantenendo fermi i dati obiettivi, indicando che il conducente avrebbe potuto evitare l’urto frenando.

Il consulente della difesa aveva invece ipotizzato una velocità superiore, ricavata da dati statistici sulla corsa di una persona dell’età della vittima, sostenendo che la sterzata era l’unica manovra possibile. La Corte rileva che il consulente della difesa non aveva censurato in termini specifici il metodo del consulente dell’accusa, né aveva confutato l’argomento sulla incompatibilità tra velocità maggiore e danni riscontrati sul veicolo.

Quanto al diverso dato ponderale indicato dai parenti, la Corte osserva che il dato rilevato in sede di esame autoptico è intrinsecamente più affidabile e che il ricorso non chiarisce come quel dato avrebbe inficiato l’attendibilità scientifica delle conclusioni. Il motivo, non confrontandosi con gli argomenti della sentenza impugnata, è quindi aspecifico e inammissibile. La Corte richiama sul punto Sez. 4 n. 34747 del 2012, Sez. 4 n. 8527 del 2015 e Sez. 3 n. 13997 del 2017.

Anche il primo motivo è respinto. La Corte ribadisce che, avendo applicato l’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., i giudici di merito avevano già attribuito rilievo al comportamento colposo della vittima. Esclusa la causa esclusiva, resta la violazione dell’art. 191 cod. strada: l’obbligo di dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare, unito alle regole di prudenza, perizia e diligenza desumibili dall’art. 140 cod. strada.

La Corte conferma che il conducente, avvistato il pedone a circa venti metri di distanza, aveva il tempo di frenare e arrestarsi, e che l’attraversamento era ampiamente prevedibile in prossimità di un’intersezione preceduta da strisce pedonali. Solo la condotta della vittima come causa eccezionale escluderebbe la responsabilità; sul punto la Corte richiama Sez. 4 n. 37622 del 2021, Sez. 4 n. 33207 del 2013 e Sez. 4 n. 10635 del 2013. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *