Omicidio stradale: doppia conforme e rilettura del fatto in cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 35895 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado si integrano a vicenda e il giudice di legittimità le valuta congiuntamente per apprezzare la congruità della motivazione. Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando il dato probatorio sia stato distorto con macroscopica evidenza, idonea a imporre il riscontro della non corrispondenza tra motivazioni e compendio probatorio. In tema di circolazione stradale, per integrare l’inosservanza dell’obbligo di precedenza è sufficiente occupare anche una minima parte della carreggiata percorsa dal veicolo favorito, sorgendo il concreto pericolo di interferenza delle traiettorie. La eccessiva velocità della persona offesa può costituire causa concorrente, ma non esclude di per sé la responsabilità del conducente gravato dall’obbligo di precedenza.

Il Fatto

La vicenda riguarda un sinistro stradale avvenuto a un incrocio urbano. La conducente di un’autovettura, impegnando l’intersezione per svoltare a sinistra, collideva con un ciclomotore che procedeva sulla strada avente diritto di precedenza, cagionando al conducente di questo lesioni gravissime e il successivo decesso. Le regole cautelari contestate attengono agli artt. 141, comma 1, 143, comma 1, 145, comma 1 e 154 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il Tribunale condannava l’imputata per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., con il riconoscimento delle attenuanti generiche e della circostanza di cui al comma settimo, concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione. La Corte di appello confermava integralmente la decisione, rigettando l’unico motivo con cui si chiedeva l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato. La difesa ricorreva quindi per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla constatazione che le due decisioni di merito, entrambe conformi, vanno lette congiuntamente, integrandosi a vicenda in un risultato organico e inscindibile. Richiama sul punto il tradizionale insegnamento secondo cui il giudice di legittimità, nel valutare la congruità della motivazione, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado (Sez. 2 n. 11220 del 13/11/1997; Sez. 5 n. 14022 del 12/01/2016).

Il ricorso, riproduttivo di censure già respinte in appello, tende a una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto. Il controllo sulla motivazione rimesso alla cassazione è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni. È preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione (Sez. 6 n. 27429 del 2006; Sez. 6 n. 47204 del 2015; Sez. 6 n. 5465 del 2020).

Il Collegio esamina poi il travisamento della prova, dedotto in relazione alle conclusioni del consulente tecnico fatte proprie dai giudici di merito. In caso di doppia conforme, tale vizio è prospettabile quando il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento, di evidenza macroscopica, tale da imporre il riscontro della non corrispondenza tra motivazioni e compendio probatorio (Sez. 2 n. 5336 del 2018; Sez. 4 n. 35963 del 2020).

La difesa sosteneva che l’imputata si fosse arrestata allo stop e avesse impegnato l’incrocio a 4 km/h, lamentando l’assenza di visibilità per la presenza di siepi. La Corte rileva che tale ricostruzione non trova riscontro in quella del consulente, dalla quale emerge invece un impegno dell’incrocio a velocità superiore e una manovra di svolta a sinistra senza rallentamento, riferendosi il dato dei 4 km/h alla sola frenata tentata in emergenza. Le censure sulla visibilità sono giudicate affette da aspecificità, non confrontandosi con le motivazioni della sentenza impugnata.

Quanto alla violazione delle regole cautelari, i giudici di merito hanno dato atto che l’imputata, proprio per le limitate condizioni di visibilità, si immise nel flusso della circolazione senza valutare adeguatamente il sopraggiungere di veicoli, collocandosi verso il margine sinistro della semicarreggiata e affrontando la svolta in pressoché totale assenza di visuale. La Corte richiama Sez. 4 n. 32879 del 10/11/2020: per integrare l’inosservanza dell’obbligo di precedenza è sufficiente occupare anche una minima parte della carreggiata del veicolo favorito, rilevando solo il concreto pericolo di interferenza delle traiettorie. La eccessiva velocità della persona offesa può essere causa concorrente, ma non sufficiente a escludere la responsabilità del conducente gravato dall’obbligo di precedenza, dovendo questi prefigurarsi anche tale evenienza (Sez. 4 n. 25552 del 2017; Sez. 4 n. 20823 del 2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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