Omicidio stradale: la svolta imprudente esclude l’interruzione del nesso causale (Cass. pen. Sez. VII n. 36261 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, la violazione della regola di precedenza e la scelta di compiere una manovra di svolta in un contesto che non consente di confidare ragionevolmente nel suo completamento integrano colpa e sostengono la responsabilità dell’agente. Il concorso di colpa della persona offesa non vale a interrompere il nesso di causalità quando la condotta della vittima non presenti caratteri di eccezionalità, abnormità e straordinarietà, ovvero non dia luogo a uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico. È preclusa alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili. Il ricorso che si limiti a riproporre le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con l’articolata motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. per la morte di un motociclista, a seguito di una collisione verificatasi mentre, alla guida della propria autovettura, effettuava una manovra di svolta senza concedere la dovuta precedenza. Il Tribunale di Spoleto lo ha condannato e la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia, confutando le censure difensive.

Avverso la sentenza di secondo grado il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della responsabilità colposa. In tesi difensiva, solo l’applicazione della logica ex post avrebbe consentito ai giudici di merito di affermare la colpevolezza per comportamento negligente o per violazione della regola della precedenza all’incrocio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo, in realtà, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata ma si limita a riproporre le censure già formulate con l’atto di appello, puntualmente confutate dalla Corte territoriale sulla base delle emergenze istruttorie.

Il Collegio richiama l’orientamento costante secondo cui è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 5465 del 2020; Sez. 6 n. 47204 del 2015).

Nel merito della colpa, la sentenza di appello aveva evidenziato che l’imputato riprese la marcia e iniziò la svolta a sinistra pur avendo avvistato, grazie al lungo tratto rettilineo, il motociclo in avvicinamento. Anche ammettendo l’impossibilità di determinarne la velocità, pure elevata, la scelta di svoltare fu comunque imprudente, perché assunta in un contesto che non consentiva di confidare ragionevolmente nel completamento della manovra senza creare pericolo.

Tale motivazione non è illogica e si allinea al pacifico orientamento di legittimità secondo cui, se la precedente violazione di regole comportamentali da parte di un conducente è di per sé colpevole, anche l’eventuale concorso di colpa di terzi non vale a interrompere il nesso di causalità quando non sia caratterizzato da eccezionalità, abnormità e straordinarietà. Le condotte sopravvenute non assurgono a causa autonoma, ovvero non danno luogo a uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile alla condotta dell’agente (Sez. 4 n. 10656 del 2024).

All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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