Omicidio stradale, sostanze della vittima e nesso causale sull’evento (Cass. pen. Sez. IV n. 36438 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mero riscontro dell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte della persona offesa non integra la prova di uno stato di alterazione causalmente incidente sull’evento. Ai fini dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. occorre accertare che la condotta della vittima costituisca un antecedente concausale del sinistro, non una mera occasione sulla quale abbia operato la condotta di guida dell’imputato. La violazione di una regola cautelare da parte della vittima non comporta automaticamente il concorso di colpa, dovendo essere dimostrato il relativo nesso causale e la evitabilità dell’evento mediante il comportamento alternativo lecito. Restano fuori dall’ambito dell’attenuante i fattori esterni agevolmente apprezzabili dagli utenti della strada, che costituiscono rischio da fronteggiare con prudenza, diligenza e perizia. La consapevolezza dell’investimento, presupposto dell’aggravante della fuga e dell’omissione di assistenza, può essere desunta unitariamente dalle modalità del fatto e dalla condotta successiva all’urto.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 aprile 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per i reati di omicidio stradale aggravato dalla fuga del conducente e di omissione di assistenza e soccorso, oltre al diniego della continuazione e alla revoca della patente. Il sinistro si verificava sulla corsia di emergenza del Grande raccordo anulare, dove la conducente di un’autovettura, dopo un primo urto, inseguiva l’autoarticolato e ne imponeva l’arresto, collocandosi davanti alla cabina mentre l’imputato riprendeva la marcia, travolgendola.
Il condannato ricorreva per cassazione con cinque motivi: illogicità della motivazione sul preteso concorso di colpa della vittima e sul diniego dell’attenuante, sulla consapevolezza dell’investimento, sul trattamento sanzionatorio, sull’esclusione della continuazione e sulla revoca della patente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto sul rilievo che la difesa non indica alcun dato scientificamente apprezzabile e specificamente correlato alla dinamica dell’investimento dal quale desumere l’efficienza causale dello stato della vittima. Il riscontro dell’assunzione di alcol, cannabinoidi e benzodiazepine non equivale alla prova di un’alterazione incidente sull’evento. La Corte richiama il principio per cui, ai fini dell’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., occorre la prova del nesso causale e della concretizzazione del rischio, non essendo sufficiente una condotta astrattamente imprudente della persona offesa (Sez. IV n. 8296 del 2025; Sez. IV n. 20369 del 2025).
La posizione assunta dalla donna davanti al mezzo può integrare un comportamento imprudente, ma non dimostra di per sé l’efficienza causale concorrente: i giudici di merito hanno distinto il piano dell’imprudenza da quello della causalità, escludendo che la condotta della vittima abbia introdotto un fattore causale dotato di concreta incidenza. Né rileva l’assunto sulla zona non visibile dalla cabina, posto che gli accertamenti tecnici collocavano la vittima frontalmente, a distanza non superiore a due metri, visibile mediante gli specchi anteriori.
Quanto al secondo motivo, la consapevolezza dell’investimento è desunta da un insieme convergente di circostanze: la presenza della donna davanti al mezzo, la brusca variazione di marcia, il sobbalzo del rimorchio, la prosecuzione della guida nonostante i segnali luminosi e acustici, la fuga per circa diciotto chilometri e le dichiarazioni non veritiere agli agenti. In tema di reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, la consapevolezza del sinistro si ricava dalle modalità dell’accaduto e dal comportamento successivo; per la mancata assistenza è sufficiente il dolo eventuale quando l’agente si allontani senza verifica in presenza di un incidente con danno alla persona concretamente rappresentabile.
Il trattamento sanzionatorio è confermato: la pena base prossima al massimo è giustificata dalla gravità della violazione cautelare e dal grado della colpa, l’aumento per l’aggravante dalla protrazione dell’allontanamento, la pena per l’omissione dall’intensità del dolo. La Corte esclude il concorso formale e la continuazione: la fuga resta assorbita nell’omicidio aggravato, mentre l’omissione di assistenza conserva struttura e oggettività giuridica autonome, e il delitto colposo non è riconducibile al medesimo disegno criminoso (Sez. IV n. 10006 del 2001; Sez. IV n. 3381 del 2023). La revoca della patente resiste, infine, perché ancorata a valutazione individualizzata della gravità e della pericolosità, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019.
Nota della Redazione
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