Bancarotta fraudolenta: insindacabile in cassazione il giudizio sulla congruità del prezzo (Cass. pen. Sez. V n. 37135 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, il vizio di motivazione non può risolversi nella prospettazione di una diversa lettura delle fonti probatorie, poiché il controllo di legittimità resta circoscritto all’eventuale manifesta illogicità del provvedimento. Il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 cod. proc. pen. non è invocabile come autonomo parametro di violazione di legge, trovando piena operatività solo nel giudizio di merito. Ai fini dell’attenuante di cui all’art. 219 legge fall., l’entità del danno va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale e non al pregiudizio sofferto da ciascun creditore, né in rapporto all’importo globale del passivo.

Il Fatto

La vicenda riguarda la cessione del ramo d’azienda denominato “Oro Rosso”, relativo a un’attività di ristorazione, operata da una società poi fallita in favore di altra società costituita pochi giorni prima e riferibile, nella gestione e nella compagine sociale, alla cerchia familiare degli imputati. Il prezzo pattuito era di euro 20.000, importo mai corrisposto e ritenuto del tutto incongruo rispetto al valore del bene, già concesso in affitto con canone mensile di euro 9.000.

Il Tribunale di L’Aquila aveva condannato gli imputati alla pena di tre anni di reclusione; la Corte di appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto le attenuanti generiche, rideterminato la pena in due anni, revocato l’interdizione dai pubblici uffici e concesso, a uno solo dei condannati, la sospensione condizionale. Avverso tale pronuncia entrambi hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente perché versati in fatto, sono dichiarati inammissibili. I ricorrenti censurano la valutazione delle prove senza allegare un vizio logico desumibile dal testo della sentenza, un effettivo travisamento probatorio o una violazione di legge, mirando in realtà a una rivalutazione delle fonti non consentita in sede di legittimità, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e n. 18620 del 2017.

Quanto all’oltre ogni ragionevole dubbio, la Corte ribadisce che esso non può essere adoperato quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si censurerebbe la motivazione oltre i casi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., richiedendo al giudice di legittimità una valutazione autonoma delle prove che esula dai suoi poteri.

Sul merito, la motivazione della Corte territoriale è ritenuta ampia e priva di vizi logici: l’azienda è stata ceduta a una società costituita da poco, amministrata da uno degli imputati e partecipata dai figli della coppia; il prezzo non è stato versato ed era incongruo rispetto ai canoni di affitto, che avevano già prodotto un introito di euro 45.000, superiore al corrispettivo. La Corte richiama gli indici di fraudolenza elaborati da Sez. V n. 38396 del 2017 e osserva che la consulenza tecnica di parte è stata adeguatamente confutata, anche in relazione all’art. 2560 cod. civ.. La perizia è mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice (Sezioni Unite n. 39746 del 2017).

Il terzo motivo è infondato: per l’attenuante dell’esiguità del danno, l’entità del pregiudizio va rapportata al valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale e non al passivo fallimentare complessivo, secondo Sez. V n. 49642 del 2009 e n. 13285 del 2013. Del tutto generico è il riferimento all’art. 131-bis cod. pen.

Il quarto motivo è inammissibile per genericività: a fronte della prognosi negativa della Corte di appello, la parte non ha indicato gli elementi che avrebbero giustificato una valutazione favorevole sul pericolo di recidiva. Al rigetto consegue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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