Aggravante dell’ingente quantità e bilanciamento nel reato continuato (Cass. pen. Sez. VI n. 37214 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura oggettiva e il valore-soglia elaborato dalla giurisprudenza di legittimità ha carattere meramente indicativo: esso segna il limite al di sotto del quale l’aggravante di norma non è ravvisabile, non quello al di sopra del quale essa debba ritenersi automaticamente integrata. Trattandosi di circostanza oggettiva, essa è valutabile a carico dell’imputato anche a titolo di colpa, a norma dell’art. 59, secondo comma, cod. pen.. Nel reato continuato, infine, il giudizio di bilanciamento tra circostanze va effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, rilevando quelle dei reati satellite solo per la determinazione dell’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del ricorrente per i delitti di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto cocaina per un quantitativo pari a 1.170 dosi al consumo e hashish per un peso lordo di quarantacinque chilogrammi, con principio attivo superiore agli otto chilogrammi. Per quest’ultima sostanza i giudici di merito hanno riconosciuto l’aggravante della quantità ingente ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tutti incentrati su violazione di legge e vizi di motivazione: l’automatico riconoscimento dell’aggravante, l’esclusione della fattispecie di lieve entità per la cocaina, il mancato inserimento dell’aggravante nel bilanciamento con le attenuanti generiche e, infine, la misura della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi. Sul primo, relativo all’ingente quantità, i giudici di legittimità confermano che il parametro individuato dalla giurisprudenza — pari a due chilogrammi di principio attivo per l’hashish — ha natura indicativa e non tassativa, segnando soltanto la soglia al di sotto della quale l’aggravante di norma non è ravvisabile. Il principio è ricondotto alle Sezioni Unite n. 36258 del 24.05.2012 e alle Sezioni Unite n. 14722 del 30.01.2020.
Nel caso concreto, tuttavia, il quantitativo rinvenuto è pari al doppio di quel valore-soglia e la difesa non ha addotto alcun elemento idoneo a bilanciare un dato di fatto così negativo. La motivazione sul punto è pertanto corretta, razionale e persuasiva. Nessun rilievo assume il peso lordo, che non incide sulla portata offensiva della condotta ed è richiamato dalla giurisprudenza solo come riferimento empirico.
La censura sull’elemento psicologico è inammissibile per plurime ragioni: non è stata proposta al giudice di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; è puramente assertiva e generica; è comunque manifestamente infondata. L’aggravante in esame è una circostanza di tipo oggettivo, valutabile a carico dell’imputato anche in caso di colpa ex art. 59, secondo comma, cod. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa del tutto inconferente. I giudici di merito hanno escluso l’ipotesi lieve per la cocaina non già in ragione del carattere continuativo dell’attività o della contestuale detenzione di sostanze diverse, bensì per il dato quantitativo, ritenuto sintomatico del collegamento con ambienti dediti professionalmente allo spaccio e non bilanciato da elementi favorevoli.
Sul trattamento sanzionatorio, il terzo e il quarto motivo — trattati congiuntamente — sono manifestamente infondati. Il dato decisivo è il contenimento della pena, da parte del primo giudice, nel minimo legale. La pretesa di includere nel bilanciamento anche la circostanza del reato satellite è infondata: in caso di reato continuato il bilanciamento va fatto con esclusivo riguardo alle circostanze del reato più grave, rilevando quelle dei reati satellite solo per determinare l’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. (sul punto Sez. II n. 16352 del 29.02.2024 e Sez. III n. 26340 del 25.03.2014).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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