Sequestro probatorio di dispositivi informatici e obbligo di selezione del materiale (Cass. pen. Sez. VI n. 37217 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo, ovvero, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata la selezione, con conseguente restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. Il controllo di proporzionalità opera sia nella fase genetica sia in quella esecutiva della misura. La motivazione del Tribunale del riesame che si limiti a richiamare il decreto del Pubblico ministero e a ritenerlo adeguato non è sufficiente, dovendo l’ordinanza confrontarsi con l’onere motivazionale non assolto.
Il Fatto
Un indagato, raggiunto da un provvedimento per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con ruolo direttivo, e per reati scopo, proponeva istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero, avente ad oggetto i dispositivi informatici nella sua disponibilità e i dati in essi contenuti.
Il Tribunale di Trento respingeva l’istanza, confermando il vincolo. Il difensore ricorreva allora per cassazione, deducendo quattro motivi: l’omessa indicazione delle esigenze probatorie nel decreto; la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità per l’apprensione massiva e indiscriminata del materiale informatico; una questione di legittimità costituzionale dell’art. 253 cod. proc. pen. in rapporto al diritto dell’Unione; la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull’accesso alle comunicazioni senza autorizzazione preventiva del giudice.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione rigetta il primo motivo. Nei confronti del ricorrente si procede anche per il delitto associativo, rispetto al quale rilevano la tipologia, la frequenza e le circostanze delle interazioni personali tra l’utilizzatore del dispositivo e terze persone, anche non indagate. Il decreto del Pubblico ministero faceva espresso riferimento a tali interazioni e alle relative tracce documentali, sicché su questo punto l’onere motivazionale risulta assolto.
È invece fondato il secondo motivo, relativo alla selezione e delimitazione dell’oggetto del sequestro rispetto alle prospettate esigenze probatorie. La Corte richiama il principio ormai consolidato secondo cui il decreto deve illustrare le ragioni del sequestro esteso e omnicomprensivo, oppure indicare le specifiche informazioni ricercate, i criteri selettivi del materiale, la giustificazione di eventuali perimetrazioni temporali difformi dai confini dell’imputazione provvisoria e i tempi della selezione, con restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. Il collegio cita Sez. VI n. 17677 del 2025 (Donadini), Sez. VI n. 1286 del 2024 (Bozzano) e Sez. VI n. 17312 del 2024 (Corsico).
Nel caso concreto il Pubblico ministero, pur richiamando il principio, non vi ha dato attuazione: non ha indicato alcun criterio selettivo — soggetti, lasso temporale, tipologia di comunicazioni — né il tempo entro cui la selezione sarebbe dovuta avvenire. La motivazione del Tribunale del riesame, che si è limitata a richiamare il decreto e a ritenerlo adeguato, non è pertanto sufficiente.
L’ordinanza è quindi annullata con rinvio sul punto, al fine di integrare la motivazione, eventualmente sulla base degli atti investigativi richiamati dal Pubblico ministero nel suo decreto o delle ulteriori determinazioni che questi potrà adottare nel corso dell’udienza, secondo il principio di Sez. Un. n. 5876 del 2004 (Bevilacqua).
L’annullamento, potendo incidere sulla permanenza del sequestro, comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze, sulle quali non occorre pronunciarsi: restano così non esaminate la questione di costituzionalità dell’art. 253 cod. proc. pen. e le censure fondate sulla sentenza della Corte di giustizia UE in causa C-746/18, oltre alla richiesta di rinvio pregiudiziale.
Nota della Redazione
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