Patteggiamento, sospensione condizionale speciale e spese alle parti civili revocate (Cass. pen. Sez. V n. 38932 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il contrasto tra dispositivo e motivazione non è risolto dalla sola prevalenza del primo, perché la motivazione può contenere elementi certi e logici idonei a chiarire l’effettiva volontà decisoria del giudice. Ne consegue che il riconoscimento in motivazione dei presupposti della sospensione condizionale della pena di cui all’ultimo comma dell’art. 163 cod. pen., letto alla luce della proposta delle parti e della natura negoziale del rito, integra la statuizione dispositiva che si limiti a disporre genericamente la sospensione condizionale. È invece illegittima, per carenza di potere, la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese della parte civile che abbia revocato la costituzione nei suoi confronti.

Il Fatto

Il Tribunale di Genova, accogliendo la richiesta formulata da alcuni imputati e applicando la pena concordata con il Pubblico Ministero, definiva il procedimento in relazione a contestazioni individuali di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati.

Tre ricorrenti censuravano la qualificazione giuridica dei fatti e il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, per il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna. Un quarto ricorrente lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale speciale oggetto dell’accordo e la condanna alle spese di parti civili che avevano revocato la costituzione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i ricorsi dei primi tre imputati, dichiarandoli inammissibili. Ricorda che l’accordo tra le parti, fondante il rito dell’art. 444 cod. proc. pen., esonera l’accusa dall’onere di provare la prospettazione accusatoria e conforma l’obbligo motivazionale del giudice, che può ritenersi soddisfatto con la succinta descrizione del fatto, la corretta qualificazione giuridica, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. e la verifica di congruità della pena patteggiata.

Una motivazione più specifica è necessaria solo quando dagli atti o dalle deduzioni emergano concreti e significativi elementi di una causa di proscioglimento o di una differente qualificazione dei fatti palesemente eccentrica. La Corte richiama sul punto Sez. 4 n. 33214 del 2013 e Sez. 4 n. 13749 del 2022. Nel caso concreto il Tribunale aveva dato atto dell’insussistenza di cause di proscioglimento, della corretta qualificazione e della congruità della pena; le censure dei ricorrenti si risolvono in mere contestazioni della prospettazione accusatoria.

Quanto al ricorso del quarto imputato, i primi due motivi sono dichiarati inammissibili per difetto d’interesse, ma la Corte coglie l’occasione per chiarire il rapporto tra dispositivo e motivazione. La richiesta di patteggiamento subordinava esplicitamente l’accordo al riconoscimento della sospensione condizionale di cui all’ultimo comma dell’art. 163 cod. pen.; il giudice ratificava l’accordo e dava atto in motivazione dei presupposti, ma nel dispositivo si limitava a disporre genericamente la sospensione condizionale ordinaria.

La Corte afferma che il contrasto tra dispositivo e motivazione non è risolto dalla sola prevalenza del primo: la motivazione, in funzione di spiegazione delle ragioni della decisione, può contenere elementi certi e logici che rendono errato il dispositivo ai fini dell’accertamento dell’effettiva volontà del giudice, secondo Sez. 2 n. 31119 del 2025 e Sez. 3 n. 3969 del 2019. Nella specie, alla luce della proposta delle parti, della natura negoziale del rito e dei limitati spazi di cognizione del giudice (Sezioni Unite n. 23400 del 2022), il riconoscimento in motivazione dei presupposti chiarisce la portata della statuizione dispositiva incompleta.

È invece fondato il motivo sulla condanna alle spese. All’udienza del 20 settembre 2024 il difensore delle parti civili aveva revocato la costituzione per le società indicate in relazione alla posizione del ricorrente; ciononostante il giudice aveva posto a carico di quest’ultimo, in solido con gli altri, la rifusione delle spese. La Corte annulla senza rinvio la sentenza sotto tale profilo ed elimina la statuizione.

Nota della Redazione

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