Ordine europeo di indagine e chat criptate prove estere utilizzabili (Cass. pen. Sez. VI n. 39511 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ordine europeo di indagine rivolto a ottenere la trasmissione di prove già acquisite nello Stato di esecuzione, l’autorità di emissione non è autorizzata a controllare la regolarità del distinto procedimento con cui lo Stato membro ha raccolto le prove richieste. Il principio del mutuo riconoscimento e la presunzione relativa di rispetto dei diritti fondamentali impediscono il sindacato sui presupposti genetici francesi alla luce degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. I principi delle Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 2024 si integrano con la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 30 aprile 2024, non confliggendo con essa. L’OEI per prove già disponibili è legittimamente emesso dal pubblico ministero, anche prima dell’iscrizione del soggetto nel registro delle notizie di reato, mentre l’eventuale inutilizzabilità va dedotta dinanzi all’autorità dello Stato di esecuzione.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato il provvedimento con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale, il 10 marzo 2025, aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’utilizzabilità degli atti investigativi acquisiti in Francia mediante OIE — chat scambiate su piattaforme criptate — in asserita disapplicazione della Direttiva 2014/41/UE e dei principi della Corte di Giustizia del 30 aprile 2024. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’assenza di riscontri esterni, l’omessa notifica ex art. 31 cit. Direttiva, la mancata iscrizione nel registro degli indagati al momento dell’emissione dell’OEI e la diversità del titolo di reato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato fattuale: al momento dell’emissione dell’OEI, le chat sull’utenza Sky-ECC erano già in possesso dell’autorità giudiziaria francese, che si era limitata a trasmetterle come “dati freddi”, non costituendo dunque intercettazioni, ma risultati di queste.

I principi delle Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 2024 — richiamate in successive pronunce — si integrano con la sentenza della CGUE del 30 aprile 2024, che ha confermato come l’autorità di emissione non possa controllare la regolarità del procedimento con cui lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove, in ossequio al mutuo riconoscimento e alla fiducia reciproca.

La competenza del pubblico ministero a emettere l’OEI per prove già acquisite deriva dall’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 108 del 2017 e dal diritto dello Stato di emissione. La distinzione tra autorizzazione della raccolta e trasferimento della prova già acquisita è elemento centrale del sistema della Direttiva.

Quanto alla notifica ex art. 31 Direttiva, il d.lgs. n. 108 del 2017 non ne disciplina l’omissione. Richiamando Sez. 6 n. 32363 dell’8 luglio 2024, la Corte esclude che la sua mancanza produca di per sé inutilizzabilità, poiché nel caso concreto i reati in materia di narcotraffico avrebbero comunque consentito il ricorso alle captazioni in un caso interno analogo.

L’emissione dell’OEI è atto di indagine preliminare e può precedere l’iscrizione nel registro degli indagati; la diversità del titolo di reato indicato nell’OEI rispetto a quello poi contestato non ne determina l’illegittimità, trattandosi di reati della medesima area di offensività. La mancata attivazione dei rimedi effettivi in Francia preclude l’invocazione della violazione dei diritti fondamentali. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *