Appello cautelare: braccialetto elettronico non richiede motivazione specifica (Cass. pen. Sez. VI n. 40673 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’appello cautelare che, ritenendo l’inadeguatezza di ogni altra misura, rigetta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari non ha l’obbligo di motivare espressamente sull’inidoneità del c.d. braccialetto elettronico ad assicurare le esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen., costituendo la relativa prescrizione una mera modalità ordinaria di esecuzione della custodia domiciliare. In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione del giudice di merito che, verificati gli elementi coevi e sopravvenuti, ne affermi l’insufficienza a modificare in senso favorevole il quadro cautelare. La mera assenza di violazioni della misura in corso di esecuzione non assume rilievo, potendo semmai fondare una nuova e documentata richiesta al giudice procedente.
Il Fatto
Il Tribunale di Venezia, adito in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., aveva applicato nei confronti del ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo l’appello del pubblico ministero. In primo grado il Giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura detentiva con gli arresti domiciliari presso l’abitazione familiare, con applicazione del braccialetto elettronico.
Il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi, trattati congiuntamente perché connessi: violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. per recepimento acritico dell’atto di appello e travisamento di elementi di fatto; vizio di motivazione per omesso confronto con gli elementi di novità addotti dalla difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato che il ricorso, pur formalmente denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, risulta in sostanza diretto a censurare il merito della valutazione compiuta dal giudice dell’appello cautelare, sollecitando una lettura alternativa degli elementi posti a base della decisione. Al giudice di legittimità compete la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Nel merito, il Tribunale non ha recepito acriticamente le argomentazioni del pubblico ministero: ha preso in considerazione, disattendendoli, gli argomenti dell’ordinanza di affievolimento e ha analizzato le circostanze addotte dal ricorrente quali elementi di novità, svalutandole con motivazione immune da vizi. Il ripristino della misura originaria è stato fondato sulla gravità dei fatti, sui rapporti con ambienti deviati delle forze dell’ordine, sulla non esaustività e contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente, sul brevissimo tempo trascorso dall’esecuzione della custodia e sulla subvalenza del dato relativo alla distanza del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.
Quanto al dedotto travisamento, la Corte ha osservato che l’erronea rappresentazione di alcuni elementi, pur rinvenibile nell’atto di appello del pubblico ministero, non ha avuto alcun rilievo nel percorso motivazionale del Tribunale, che non ha valorizzato l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 né ha fatto riferimento alla riconducibilità dell’abitazione al fratello dell’indagato, rimarcando invece l’insufficienza del contesto esterno a prevenire il pericolo di reiterazione.
Infondata è stata ritenuta la censura relativa all’omessa valutazione della disponibilità al braccialetto elettronico. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice che, ritenendo l’inadeguatezza di ogni altra forma di cautela, rigetta la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari accompagnati dal dispositivo di controllo non ha l’obbligo di motivare espressamente sulla sua inidoneità, costituendo la prescrizione una mera modalità esecutiva della custodia domiciliare (Sez. VI n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891; Sez. IV n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343).
La Corte ha poi escluso rilievo alla incensuratezza, all’autorizzazione al lavoro, ritenuta elemento neutro, e all’accordo ex art. 444 cod. proc. pen., la cui entità di pena è apparsa coerente con la gravità del fatto. Infine, l’assenza di violazioni nel periodo di esecuzione degli arresti domiciliari non assume rilievo autonomo, potendo al più fondare una nuova richiesta al giudice procedente. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.