Revoca della sospensione condizionale subordinata a obbligo risarcitorio (Cass. pen. Sez. I n. 33878 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento nel termine entro cui l’imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca del beneficio, che opera ex iure. Non rilevano le vicende dell’obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere non dipendente da atto volontario. Il termine costituisce elemento essenziale della concessione del beneficio, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena. Il divieto di bis in idem non opera quando il giudice dell’esecuzione abbia rigettato una precedente richiesta occupandosi di una mera questione preliminare, senza decisione sul merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto alla ricorrente con sentenza di condanna, confermata in appello e divenuta irrevocabile, per mancata ottemperanza dell’obbligo cui il beneficio era subordinato.

La condannata ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo ha eccepito la violazione del divieto di bis in idem, essendo stata già rigettata analoga istanza di revoca con provvedimento del 25 gennaio 2023. Con il secondo ha lamentato l’omesso esame della documentazione personale e di reddito e la mancata acquisizione degli atti del patrocinio a spese dello Stato, ai fini dell’accertamento dell’impossibilità di adempiere. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, nel caso di sospensione condizionale subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento entro il termine fa scattare la revoca ex iure del beneficio, non rilevando le vicende dell’obbligazione civile successive alla scadenza, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere (Sez. 1, sentenza n. 36377 del 2023).

Il Tribunale ha accertato che il beneficio era stato subordinato, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., al pagamento di una somma a titolo di provvisionale in favore della parte civile. Nel provvedimento del 25 gennaio 2023 era stata rilevata l’assenza di indicazione del termine e la non maturazione del termine legale decorrente dalla data di irrevocabilità.

Il primo motivo è infondato. La precedente ordinanza aveva rigettato la richiesta occupandosi di una mera questione preliminare, senza statuire sul merito. Da ciò consegue la non operatività della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem, poiché manca una duplicazione di pronunce di merito sulla medesima questione.

Anche il secondo motivo è infondato. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente escluso che l’accertamento dell’impossibilità di adempiere possa essere subordinato alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ha preso atto del reddito familiare dichiarato, ritenuto difficilmente coerente con la dedotta impossibilità. La Corte richiama l’orientamento costante di legittimità: il termine per l’adempimento è elemento essenziale della concessione del beneficio ed entro esso l’obbligo condizionante deve essere assolto, a pena di revoca in sede esecutiva (Sez. 3, n. 9859 del 2016; Sez. 3, n. 13745 del 2016; Sez. 3, n. 30402 del 2016; Sez. 3, n. 19387 del 2016).

Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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