Specificità dei motivi d’appello e sindacato del giudice di secondo grado (Cass. pen. Sez. V n. 33995 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La specificità dei motivi costituisce requisito espresso di ammissibilità dell’impugnazione, prima e dopo l’introduzione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103/2017. Anche l’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Il difetto può essere estrinseco, quando la censura non si raccorda con la motivazione impugnata, o intrinseco, quando i rilievi sono generici, astratti o non pertinenti. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, senza obbligo di previa instaurazione del contraddittorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, rilevata la genericità dei motivi, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città. Quest’ultima aveva riconosciuto il ricorrente responsabile del delitto di tentato furto in supermercato e di violazione del foglio di via obbligatorio, ordinando l’esecuzione della condanna.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e l’erroneità della motivazione sulla declaratoria di inammissibilità. Il ricorrente censura l’interpretazione formalistica dell’onere di specificità e la conseguente compressione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’istituto: già prima della riforma del 2017, l’atto di impugnazione doveva contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a fondamento di ogni richiesta. La violazione comportava l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
Il collegio richiama le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, Galtelli, che hanno affermato l’assimilabilità, sul piano dei requisiti dell’atto introduttivo, tra appello e ricorso per cassazione. Entrambi esigono una critica specifica, mirata e puntuale della decisione impugnata. Le stesse Sezioni Unite distinguono il difetto estrinseco da quello intrinseco e precisano che l’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
La Corte collega il requisito al disposto dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., che delimita la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione investiti dai motivi. Il sindacato d’appello consente una piena rivisitazione del merito, ma entro il perimetro del devolutum. La specificità serve a individuare tale perimetro, a consentire l’apprezzamento delle questioni e a evitare iniziative dilatorie, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha correttamente applicato tali principi. Quanto al tentato furto, la tesi dell’inidoneità del tentativo non si confronta con la sentenza di primo grado, che richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 52117 del 2014, Prevete: il monitoraggio della condotta e l’intervento difensivo in continenti impediscono la consumazione, non avendo l’agente conseguito la disponibilità della refurtiva. Quanto al foglio di via, nessun elemento di fatto sorregge la doglianza sull’assenza di residenza, poiché lo stesso indirizzo era stato indicato dall’imputato nell’atto di nomina del difensore.
Dalla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese del procedimento e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.