Omessa pronuncia sull’istanza di sanzione sostitutiva in appello: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 34544 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che ometta qualsiasi pronuncia sull’istanza di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva, ritualmente proposta dall’imputato con il gravame, adotta un provvedimento affetto da nullità per mancanza di motivazione sul punto. In tal caso la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente a tale omissione e rinvia per nuovo giudizio al giudice di appello diverso da quello che l’ha emessa. L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto dell’imputato, rientrando nella discrezionalità del giudice, il cui esercizio è insindacabile in cassazione quando sia correttamente argomentato.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 20.05.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sulmona nei confronti dell’imputato per il delitto di cui all’art. 391-ter, comma 3, cod. pen.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: da un lato, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto delle circostanze attenuanti generiche e all’aumento di pena per la continuazione interna; dall’altro, l’omessa pronuncia sull’istanza di sanzione sostitutiva della pena detentiva, espressamente formulata con l’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha scrutinato separatamente i due motivi, pervenendo a conclusioni opposte. Il primo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la sentenza impugnata, con argomenti privi di manifesta illogicità, aveva escluso l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi oggettivi e soggettivi idonei a ridimensionare la sanzione, valorizzando anche i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato.
La Corte ha ricordato il costante orientamento secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche non integra un diritto dell’imputato, ma ricade nella discrezionalità del giudice, il cui esercizio resta insindacabile quando sia fondato su fatti concreti e correttamente argomentato. Analogamente, le censure sull’aumento di pena per la continuazione interna — già ridotto in appello rispetto alla decisione di primo grado — si risolvono in questioni di merito precluse nel giudizio di legittimità.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata emerge che essa dà espressamente atto, a pagina 4, dell’istanza di sanzione sostitutiva proposta dall’imputato, ma non contiene alcuna pronuncia sul punto, nonostante la richiesta fosse stata formulata con l’appello.
Tale omissione integra il vizio dedotto, poiché il giudice di secondo grado è tenuto a pronunciarsi sulla domanda ritualmente proposta. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento caducato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.