Sequestro di somme del corruttore, nesso di pertinenzialità concreto e non occasionale (Cass. pen. Sez. VI n. 41150 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo di somme di denaro nella disponibilità del corruttore è legittimo solo se la motivazione dimostra, nei limiti delibatori propri della fase cautelare, uno specifico nesso strumentale tra il danaro e il patto corruttivo o il progettato piano delittuoso. La nozione di cosa pertinente al reato ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. è più ampia di quella dell’art. 253 cod. proc. pen., ma non tollera rapporti meramente occasionali tra la res e l’illecito. Il denaro può essere qualificato prezzo del reato solo se risulta promesso al pubblico agente in esecuzione di uno scambio corruttivo; il prezzo della corruzione può essere sequestrato al pubblico ufficiale corrotto, non al corruttore, salvo prova della destinazione illecita. In difetto, la motivazione è meramente apparente e il provvedimento cautelare è illegittimo.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una perquisizione eseguita nell’abitazione di un indagato, amministratore di fatto di una società, nel cui ambito la polizia giudiziaria rinvenne euro 23.110 in contanti, in parte occultati in una cassaforte. Il Pubblico Ministero dispose il sequestro probatorio delle somme, che il Tribunale accolse in sede di riesame annullandolo, per difetto del nesso di pertinenzialità.
Il Pubblico Ministero, con decreto d’urgenza, dispose allora il sequestro preventivo delle stesse somme quali cose pertinenti ai contestati reati di corruzione di dipendenti di un ente pubblico. Il Giudice per le indagini preliminari convalidò il decreto; il Tribunale, investito della richiesta di riesame, la rigettò qualificando il denaro come prezzo dei reati. Il difensore ricorse per cassazione deducendo la carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e sul nesso di pertinenzialità.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione muove dalla ricognizione delle vicende processuali del sequestro, rilevando che la questione attiene al corretto impiego dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., che consente il sequestro c.d. impeditivo quando la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato può aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’espressione cose pertinenti al reato ha portata più ampia di quella dell’art. 253 cod. proc. pen., ma non può estendersi fino ad attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res e l’illecito. Il giudice deve accertare che la relazione abbia i caratteri della specificità, della stabilità e dell’indissolubilità strumentale, per non incidere in modo estremamente gravoso sul diritto di proprietà.
Il sequestro preventivo di somme di denaro — bene normalmente non destinato alla commissione di reati — è dunque ammesso nei soli limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità, ravvisabile se il denaro costituisca prodotto, profitto o prezzo del reato, oppure sia servito o sia concretamente destinato a commetterlo.
Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato le somme come prezzo del reato di corruzione, ma la Corte reputa la qualificazione errata: il denaro era nella disponibilità esclusiva del corruttore e non del pubblico agente. Le Sezioni unite hanno chiarito che per prezzo del reato si intende il compenso dato o promesso per indurre un soggetto a commettere il reato, sicché il prezzo della corruzione può essere sequestrato solo al pubblico ufficiale corrotto. Le somme del corruttore possono essere sequestrate solo se si dimostra che siano state promesse al pubblico agente in esecuzione dello scambio corruttivo.
Quanto alla diversa prospettiva delle cose destinate a commettere il reato, la Corte ribadisce che occorre dimostrare un collegamento eziologico diretto ed essenziale con il progettato piano delittuoso. Il riferimento del Tribunale a conversazioni e comportamenti indicativi di ulteriori consegne, nella sua assoluta indeterminatezza, integra una motivazione meramente apparente. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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