Differimento pena per grave infermità e obbligo di approfondimento peritale (Cass. pen. Sez. I n. 41731 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice di sorveglianza deve effettuare un bilanciamento tra le istanze di difesa sociale correlate alla pericolosità del condannato e le condizioni complessive di salute, valutando l’astratta idoneità dei presidi sanitari disponibili e la concreta adeguatezza delle cure assicurabili in regime detentivo. Esaurita la ricognizione sul versante sanitario e individuato il presupposto legittimante il rinvio facoltativo ex art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., la scelta può orientarsi verso la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., quando residui un margine di pericolosità che renda necessario un controllo statuale. Qualora il giudice abbia acquisito dati clinici orientati per l’incompatibilità del quadro patologico con il regime intramurario e non li ritenga esaustivi o persuasivi, deve attivarsi per approfondire la questione, ricorrendo all’occorrenza all’ausilio peritale, non essendo sufficiente una motivazione che non si confronti compiutamente con gli esiti delle relazioni sanitarie.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di una pena di anni ventidue e mesi cinque di reclusione per plurimi reati, tra cui quello associativo, ha proposto richiesta di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, anche facoltativa, per grave infermità. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 15 maggio 2025, ha rigettato l’istanza, reputando le patologie compatibili con il regime detentivo in atto e non necessario un approfondimento peritale.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e assenza di motivazione, nonché omessa valutazione dei dati oggettivi rappresentati dalle relazioni sanitarie. La difesa ha sottolineato l’età avanzata del ricorrente e il peggioramento delle condizioni di salute, nonché la natura interlocutoria delle conclusioni del presidio sanitario dell’istituto di destinazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, più volte affermato, secondo cui una volta richiesti dal condannato il differimento dell’esecuzione o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per il rinvio non obbliga il giudice a motivare sul diniego della misura richiesta in via subordinata, stante l’identità dei presupposti (Sez. 1, n. 47868 del 26/09/2019). Individuato il presupposto legittimante, la scelta può orientarsi verso la detenzione domiciliare in luogo del rinvio secco, quando nel bilanciamento prevalga l’esigenza di contenere la residua pericolosità.
Quanto al differimento obbligatorio ex art. 146, primo comma, n. 3), cod. pen. — o alla detenzione domiciliare che ne mutua i presupposti — rileva l’esistenza di una malattia particolarmente grave, giunta a una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili. Rispetto al differimento facoltativo ex art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. è invece richiesto uno stato di grave infermità fisica, ravvisabile quando la malattia ponga in pericolo la vita o provochi rilevanti conseguenze dannose e richieda un trattamento non facilmente attuabile in detenzione, dovendosi bilanciare l’interesse del condannato alle cure, fondato sull’art. 32 Cost., con le esigenze di sicurezza collettiva.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui debbono considerarsi anche patologie ulteriori, di entità tale da far apparire l’espiazione in contrasto con il senso di umanità di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., avendo riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisico che determini una esistenza al di sotto di una soglia di dignità, come impone anche l’art. 3 CEDU. Il giudice di sorveglianza deve pertanto valutare le ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha argomentato in modo non manifestamente illogico sulle patologie e sulle cure praticate. La motivazione appare tuttavia insufficiente, perché non si confronta compiutamente con gli esiti della relazione sanitaria da ultimo trasmessa, che si esprime in termini interlocutori sulle condizioni accertate o in corso di accertamento, subordinando ogni valutazione all’esito di indagini specialistiche prescritte. Né vi è compiuta motivazione sul rischio di patologie acute collegato all’età avanzata, segnalato dalla relazione del carcere di provenienza.
Sebbene la perizia sia mezzo di prova discrezionale, la giurisprudenza esige che, laddove il giudice abbia acquisito elementi clinici orientati per l’incompatibilità e non li ritenga esaustivi, si attivi per approfondire, ricorrendo all’occorrenza all’ausilio peritale, secondo la traccia dell’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014). Segue l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia per nuovo esame.
Nota della Redazione
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