Notifica dell’atto di citazione nulla se eseguita a indirizzo errato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 131 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario sia esattamente individuato. Qualora l’atto sia notificato a un indirizzo diverso da quello effettivo, la notificazione non si perfeziona per compiuta giacenza, neppure decorsi dieci giorni dall’invio della raccomandata informativa. La dichiarazione di contumacia fondata su una notifica nulla è priva di effetti, con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. Il giudice d’appello contabile, accertata la nullità della notificazione dell’atto di citazione, annulla la sentenza di primo grado e rimette gli atti al primo giudice in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. b), c.g.c., per garantire il pieno svolgimento del diritto di difesa e il doppio grado di giudizio.

Il Fatto

La sentenza di prime cure aveva condannato, in contumacia, il legale rappresentante di una società al pagamento, in favore della Regione, dell’intero contributo pubblico erogato per la realizzazione di un progetto di start up, oltre accessori e spese. La condanna si fondava sull’accertata cessione anticipata dei beni agevolati prima della scadenza del vincolo quinquennale di destinazione.

L’appellante, rimasta contumace in primo grado, ha impugnato la decisione deducendo, tra l’altro, l’omessa e invalida notificazione dell’atto di citazione e della sentenza esecutiva, con violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. La questione centrale verte sulla validità della notificazione dell’atto introduttivo, eseguita con le formalità dell’art. 140 c.p.c. a un indirizzo ove la destinataria non risiedeva più.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio dell’udienza, osservando che il rinvio è ammissibile solo se adeguatamente motivato e necessario ai fini del merito. L’acquisizione della sentenza penale di assoluzione è stata ritenuta irrilevante rispetto ai motivi di appello, incentrati su vizi di notificazione. Sul punto, la Corte ha ribadito l’autonomia dei giudizi contabile e penale, nonché la diversità dei criteri probatori: il “più probabile che non” nel processo contabile, il “oltre ogni ragionevole dubbio” in quello penale, richiamando SS.RR. n. 6/2018.

Nel merito, la Corte ha esaminato l’eccezione di tardività dell’appello. La Procura aveva notificato la sentenza di primo grado all’indirizzo di residenza risultante dal certificato aggiornato, ma la destinataria si era già trasferita. Il Collegio ha rilevato che il tentativo di notificazione non è andato a buon fine e che, pertanto, la notificazione non si è perfezionata per compiuta giacenza. L’appello, proposto nel termine di un anno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 178 c.g.c., è stato dichiarato tempestivo.

Sul merito delle doglianze, la Corte ha ritenuto le censure in parte fondate. La notificazione alle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., può essere eseguita ex art. 140 c.p.c. solo se nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente e se il luogo di residenza è esattamente individuato. La società, cancellata dal registro delle imprese, aveva sede diversa dall’indirizzo di residenza della sua rappresentante.

L’atto di citazione e il decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati all’indirizzo errato, poiché la destinataria si era trasferita in altra via. Il certificato di residenza depositato dalla Procura risultava aggiornato a data anteriore al trasferimento. Decorsi inutilmente dieci giorni, la notificazione non può ritenersi perfezionata, poiché diversamente qualsiasi notifica a indirizzo errato si considererebbe valida.

La Corte ha inoltre escluso che la conoscenza del procedimento potesse presumersi dalla notificazione del secondo invito a dedurre, atteso che le conseguenze della mancata notificazione dell’atto di citazione sono imputabili a un errore della Procura regionale. La sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la contumacia, è stata pertanto annullata con rinvio al primo giudice in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. b), c.g.c., per la prosecuzione del merito e la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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