Danno erariale da sgravi fiscali illegittimi: attualità e nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 327 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, il danno da mancata entrata determinato da operazioni di sgravio fiscale illegittime è certo, effettivo e attuale anche quando non sia ancora definitivo, perché il credito erariale, pur formalmente recuperabile, è divenuto di improbabile realizzo. La pendenza del fallimento delle società beneficiarie e l’esiguità di quanto effettivamente riscosso, a fronte di importi reiscritti a ruolo, integrano poste attive deteriorate idonee a fondare l’addebito. Il danno da disservizio e il danno all’immagine sono configurabili autonomamente; il primo va commisurato in misura prudenziale, il secondo prescinde dall’strepitus fori esterno, essendo sufficiente la dimensione interna all’amministrazione. Nei confronti del dipendente infedele non è ipotizzabile un concorso colposo del soggetto pubblico danneggiato per pretesi ritardi nella reiscrizione a ruolo, restando integro il nesso causale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha evocato in giudizio un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, all’epoca capo team della gestione segnalazioni presso un ufficio territoriale, per sentirlo condannare al risarcimento di un pregiudizio erariale complessivo quantificato in € 697.187,99. Il danno sarebbe derivato da 54 operazioni di sgravio e correttive irregolari, eseguite tra il 2014 e il 2018, con annullamento indebito di importi iscritti a ruolo o riliquidazione di dichiarazioni a fronte di comunicazioni bonarie ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La notizia di danno era giunta alla Procura dall’Agenzia nel 2021.
Il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione quinquennale, sul presupposto che i fatti fossero noti fin dalla denuncia del 2018, e nel merito ha contestato la prova delle componenti di danno, invocando i limitati poteri di firma per le operazioni superiori a € 20.000,00. La questione è giunta alla Sezione giurisdizionale regionale in unico grado.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Richiamando l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 e l’art. 2935 cod. civ., il Collegio ribadisce che il dies a quo decorre dalla oggettiva conoscibilità del danno, non dal fatto. Nel caso concreto la condotta, eseguita manualmente via sistema informatico e favorita dal ruolo di referente del settore, ha reso ardua la scoperta, avvenuta solo con la relazione dell’Ufficio Audit del 2021. L’eccezione è quindi respinta, anche perché un atto di costituzione in mora era stato notificato a fine 2021, con effetto interruttivo ex artt. 1219 e 2943 cod. civ.
Sul merito patrimoniale, la Corte distingue le voci. Quanto agli € 65.272,27 derivanti da 17 sgravi e 7 correttive non recuperabili per decadenza, la sussistenza è provata per tabulas e non contestata. Quanto agli € 585.863,84 di crediti reiscritti a ruolo ma non riscossi, il Collegio accoglie la prospettazione attorea: le società beneficiarie sono fallite, la chance di recupero è altamente aleatoria e l’insinuazione al passivo non offre certezza alcuna. Richiamando la sentenza n. 400/2023 della Sez. III d’Appello, la Corte afferma che la mancata entrata costituisce danno concreto e attuale anche se non definitivo.
Il danno da disservizio è riconosciuto nella sua dimensione sinallagmatica: le energie lavorative retribuite sono state distratte verso fini illeciti. La Corte riduce però la quantificazione attorea dal 20% al 10% della retribuzione del quadriennio, determinando l’importo in € 17.025,94, oltre a € 2.000,00 per i costi di inchiesta e verifica.
Il danno all’immagine è ammesso in applicazione dell’art. 51, comma 7, C.G.C. La sentenza di patteggiamento non fa stato ex art. 651 cod. proc. pen., ma consente l’azione erariale, con autonomo accertamento del giudice contabile. La Corte richiama la sentenza n. 44/2024 di questa Sezione: lo strepitus fori non è elemento costitutivo, essendo sufficiente la diffusione interna all’amministrazione. Il quantum equitativo di € 10.000,00 è confermato perché prudenziale.
Sul nesso causale, la Corte respinge l’assunto difensivo del concorso colposo dell’amministrazione per asseriti ritardi nella reiscrizione. La condotta dolosa, sistematica e protratta, non vede attenuato il rapporto causale da ipotetici ritardi del soggetto danneggiato. Il convenuto è condannato a € 680.162,05, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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