Cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 340 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile e dell’elaborazione giurisprudenziale in materia. Esso costituisce una modalità atipica di definizione della causa e presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni ragione di contrasto tra le parti e la conseguente carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sì che un’eventuale pronuncia di merito non arrecherebbe alcuna utilità alle parti. La declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere consegue alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al pagamento delle differenze economiche spettanti da parte dell’ente previdenziale, con conseguente venir meno di ogni ragione di contrasto.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione anticipata ex anzianità con decorrenza dall’1.08.2022, liquidata con il sistema misto nella Gestione Pubblica – CPDEL, contestava l’importo del trattamento determinato dall’INPS con l’atto di liquidazione del 30.06.2022. Assumeva l’errore di calcolo della quota A, per essere stata utilizzata una retribuzione pensionabile inferiore a quella reale risultante dall’estratto conto, e della quota B, per essere stata valutata in misura inferiore al dovuto la retribuzione media pensionabile.
Proposto ricorso amministrativo al Comitato di vigilanza, rimasto non definito entro il termine, la ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo la rideterminazione della pensione in godimento dall’1.08.2022. Costituitosi l’INPS, l’ente rappresentava di aver ricostruito il trattamento e di aver pagato le differenze economiche con il rateo di aprile 2024, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudizio ha ad oggetto la domanda di rideterminazione dell’importo pensionistico mediante il corretto calcolo delle quote A e B e della retribuzione media pensionabile. Preso atto della documentazione in atti e della richiesta concorde delle parti, la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha rammentato che l’istituto, in assenza di una disposizione espressa, opera anche nel processo contabile in virtù del rinvio dinamico previsto dall’art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile. La giurisprudenza contabile e la Corte di Cassazione qualificano la fattispecie come modalità atipica di definizione della causa.
Il presupposto sostanziale è la sopravvenienza di fatti che eliminino integralmente ogni posizione di contrasto tra le parti e facciano venir meno l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con la conseguenza che una pronuncia di merito non avrebbe alcuna utilità. Il Collegio richiama, in proposito, l’orientamento espresso da questa Corte dei conti e dalla Corte di Cassazione.
Nel caso concreto, l’INPS ha provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento di quanto dovuto, con il conseguente venir meno di ogni ragione di contrasto; circostanza confermata dalla nuova determina di pensione, dal cedolino di aprile 2024 e dall’adesione del ricorrente alla richiesta formulata dall’ente previdenziale.
La Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo, e ha regolato le spese mediante compensazione, in ragione dell’esito del ricorso e della condotta collaborativa tenuta dall’INPS, anche in considerazione della complessità della procedura amministrativa.
Nota della Redazione
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