Danno all’immagine e patteggiamento dopo la riforma Cartabia: equiparazione confermata (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 31 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’equiparazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti alla pronuncia di condanna, ai fini della proponibilità dell’azione di risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione, non è esclusa dalla nuova formulazione dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022. Il secondo periodo della disposizione — che nega efficacia alle equiparazioni stabilite da leggi diverse da quelle penali in assenza di pene accessorie — opera esclusivamente sul piano delle disposizioni extrapenali e non investe l’equiparazione di fonte giurisprudenziale, confermata dal terzo periodo del medesimo comma. Il primo periodo preclude alla sentenza di patteggiamento l’efficacia di giudicato nei giudizi diversi da quello penale, ma non la rende inutilizzabile come indizio, da avvalorare con ulteriori elementi probatori. Il danno all’immagine, in carenza di prova dell’illecita percezione, si liquida in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., secondo gli indicatori oggettivi, soggettivi e sociali.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio due soggetti: il primo nella qualità di sindaco pro tempore di un comune, il secondo di presidente del consiglio di amministrazione di una società in house partecipata dall’ente. Al primo si contestava un danno all’immagine di € 200.000, conseguente a condotte corruttive accertate con sentenza di patteggiamento irrevocabile; a entrambi, in solido, un danno patrimoniale diretto di € 462.645,48, cagionato alla partecipata mediante distrazioni, nella rispettiva qualità di amministratore di fatto e di diritto.

I convenuti non si costituivano e venivano dichiarati contumaci. La questione di maggiore rilievo riguardava l’idoneità della sentenza di patteggiamento a integrare il presupposto di proponibilità dell’azione per danno all’immagine dopo la riforma c.d. Cartabia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina d’ufficio, per il suo carattere di ordine pubblico, il profilo dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. Rileva che la giurisprudenza contabile si è divisa: un primo orientamento nega l’equiparazione in assenza di pene accessorie; un secondo, maggioritario, la conferma. La Sezione aderisce al secondo, in continuità con i propri precedenti.

Il dato letterale è decisivo: le norme che disciplinano il danno all’immagine — l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e l’art. 51, commi 6 e 7, c.g.c. — non contengono alcuna equiparazione, sicché non ricadono nell’eccezione del secondo periodo e resta fermo il principio generale del terzo periodo. L’equiparazione, infatti, è frutto di interpretazione giurisprudenziale e non di disposizione extrapenale.

Il criterio logico-finalistico conforta la conclusione. La relazione illustrativa alla riforma chiarisce che il legislatore ha inteso ridurre gli effetti penali della sentenza di patteggiamento, e cioè gli automatismi discendenti ope legis dalle leggi speciali, non già il requisito di proponibilità dell’azione contabile. Il riferimento alle leggi “diverse da quelle penali” va letto in accezione ampia, comprensiva delle disposizioni processuali penali.

Quanto al merito, la sentenza di patteggiamento ha valore meramente indiziario: l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ne sancisce l’inutilizzabilità probatoria nel giudizio contabile. La domanda è però sorretta da plurimi elementi investigativi, tra cui le dichiarazioni confessorie del convenuto. La Corte accerta la percezione di € 30.000 e liquida il danno all’immagine in € 60.000, applicando il criterio del duplum ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994. Sulla seconda posta, escluso un pagamento di € 70.000 riferibile al comune e non alla partecipata, condanna in solido al pagamento di € 392.645,48 a titolo di dolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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