Danno all’immagine della Regione da condotta di consigliere regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 5 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, disciplinata dall’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, è esperibile non soltanto nei confronti del dipendente pubblico in senso stretto, ma anche verso l’agente pubblico legato all’Amministrazione da un rapporto di servizio anche temporaneo, quale il consigliere regionale. Il richiamo all’art. 7 della legge n. 97/2001 è di natura ricettizia e circoscritto ai soli presupposti della sentenza penale irrevocabile di condanna e dell’accertamento di un reato tipico contro la P.A., senza introdurre un ulteriore requisito soggettivo. La responsabilità amministrativo-contabile conserva natura risarcitoria e non penale, con la conseguenza che non si configura alcuna violazione del ne bis in idem. Il pregiudizio all’immagine costituisce danno evento di natura non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., risarcibile anche in assenza di clamor fori e di spese di ripristino.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Cagliari, confermata in appello e resa irrevocabile dalla Cassazione, il convenuto, già consigliere regionale in Sardegna, è stato condannato per peculato ex art. 314 cod. pen. per essersi appropriato, nel periodo dal 03.03.2008 al 18.03.2009, di complessivi Euro 30.350,00 erogati al Gruppo consiliare di appartenenza per finalità non istituzionali.

La Procura Regionale della Corte dei Conti ha citato il consigliere per il danno all’immagine arrecato alla Regione, quantificato in via equitativa in Euro 226.153,35, somma ottenuta sommando l’importo della condanna penale e quello di una precedente pronuncia contabile della stessa Sezione per danno patrimoniale (Euro 195.803,35). Il convenuto si è costituito eccependo, tra l’altro, la carenza della qualifica di dipendente pubblico, il ne bis in idem, la nullità parziale dell’atto di citazione e la prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione soggettiva. Il richiamo operato dall’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009 all’art. 7 della legge n. 97/2001 è di natura ricettizia e investe solo la locuzione “nei soli casi e nei modi”, riferita ai due presupposti della condanna penale definitiva e del reato tipico contro la P.A. Il legislatore, se avesse voluto limitare l’azione ai soli dipendenti pubblici, avrebbe usato una diversa formulazione. La tesi difensiva urterebbe inoltre con i principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., generando un ingiustificato trattamento differenziato tra dipendente e agente pubblico in presenza del medesimo ente danneggiato. Rilevano gli artt. 54 e 97 Cost. a presidio del prestigio e del buon andamento.

Infondata è anche l’eccezione di ne bis in idem. La responsabilità erariale, pur con accentuati profili sanzionatori, conserva il nucleo risarcitorio. La Corte EDU, con la sentenza Rigolio del 13.05.2014, e la successiva pronuncia del 09.03.2023, ha escluso la natura penale del giudizio contabile secondo i criteri Engel, escludendo la violazione dell’art. 6 CEDU. La Cassazione, Sezioni Unite n. 11139 del 2017 e la Corte costituzionale n. 61 del 2020 confermano la finalità unicamente risarcitoria. Analogo esito per la presunzione di innocenza, in virtù dell’autonomia del giudizio contabile da quello penale.

Accolta è invece l’eccezione di nullità parziale dell’atto di citazione. L’importo di Euro 195.803,35, oggetto della sentenza contabile n. 299/2021, non può concorrere alla quantificazione del danno all’immagine, poiché difetta il presupposto della sentenza penale irrevocabile; il relativo accertamento è stato peraltro riformato dalla II Sezione Giurisdizionale Centrale con pronuncia n. 38/2023 per intervenuta prescrizione.

Nel merito, la Sezione ritiene provata la condotta illecita sulla base dell’efficacia di giudicato ex art. 651 cod. proc. pen. della pronuncia penale di condanna. Il dolo è pacifico in ragione della configurazione del peculato; la novella dell’art. 21 del D.L. n. 76/2020 non si applica ai fatti anteriori, avendo natura sostanziale. Il danno all’immagine è danno evento non patrimoniale, non richiede clamor fori né spese di ripristino, ed è liquidabile equitativamente ex art. 1226 cod. civ.

Quanto al quantum, la Sezione ritiene non persuasiva la stima attorea. Pur riconoscendo l’elevata notorietà del consigliere e la gravità della condotta, il Collegio considera l’impatto mediatico non dirompente e il lungo tempo trascorso dai fatti, attenuativo della forza lesiva. Liquida pertanto il danno in Euro 50.000,00, oltre interessi legali, con condanna del convenuto e soccombenza sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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