Rimborso saldi carte prepagate e danno non patrimoniale non provato (ABF Collegio di Milano n. 2083 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di risarcimento del danno per il ritardo nell’estinzione delle carte prepagate e per le comunicazioni asseritamente fuorvianti non è accoglibile quando la parte non allega né prova un pregiudizio certo, attuale e causalmente riconducibile alla condotta dell’intermediario. Il danno in re ipsa non è configurabile nel rapporto contrattuale bancario. Spetta al richiedente l’onere di dimostrare il pregiudizio concreto; in mancanza di prova non è possibile procedere nemmeno alla liquidazione equitativa, che presuppone l’accertata esistenza di danni risarcibili. Il disagio, il tempo speso e le frizioni del rapporto rientrano tra gli inconvenienti non risarcibili. Accertata l’accettazione dei conteggi e l’avvenuto pagamento delle spese di procedura, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva chiesto la chiusura del conto corrente e l’estinzione delle carte prepagate collegate tramite raccomandata del 17.01.2024, consegnando le carte tagliate. Lamentava che l’intermediario non avesse restituito i saldi attivi delle due carte, pari complessivamente a € 127,69, nonostante la chiusura del rapporto principale, e che avesse opposto risposte elusive ai reclami. Chiedeva quindi la restituzione della somma con interessi legali dal 17.01.2024, il risarcimento di € 500,00 per inadempimento contrattuale e disagio, e la consegna della documentazione di estinzione ai sensi dell’art. 119 TUB.

L’intermediario, costituitosi, riconosceva l’avvenuta estinzione delle carte, precisando che la procedura contrattuale richiedeva la presenza in filiale. Deduceva che dal saldo andavano detratti un pagamento di € 107,84 contabilizzato il 16.01.2024 e una ricarica di € 10,00 contabilizzata il 04.04.2024, offrendo € 7,14 e € 2,71, oltre € 20,00 per le spese. Contestava il risarcimento per difetto di allegazione e prova. In replica la ricorrente accettava la quantificazione complessiva di € 29,85, insistendo però per un ristoro ridotto a € 100,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto che dalle repliche emerge l’accettazione dei conteggi dell’intermediario: la ricorrente riconosce come corretta la quantificazione di € 29,85, quale saldo effettivamente dovuto dopo le detrazioni delle operazioni regolarmente contabilizzate. L’intermediario ha inoltre depositato documentazione attestante l’avvenuto pagamento della somma di € 20,00 per le spese di procedura. Per il quantum debeatur relativo ai saldi e alle spese, può dunque dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere.

Residua la domanda risarcitoria, rideterminata in € 100,00. Il Collegio constata la mancata allegazione e prova di un qualche danno: non risultano in atti esborsi sostenuti, perdite economiche specifiche o ripercussioni qualificabili come danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. Non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare un pregiudizio certo, attuale e causalmente riconducibile alla condotta dell’intermediario, diverso dai disagi e dal tempo speso.

Il Collegio richiama il proprio orientamento (Collegio di Milano, decisione n. 7226/2024), secondo cui tali inconvenienti rientrano nelle normali frizioni del rapporto contrattuale e non sono risarcibili. Ribadisce che non è configurabile il danno in re ipsa e che spetta alla parte provare il pregiudizio concreto (Cass. civ. n. 7211/2009). In mancanza di prova del danno non è possibile procedere nemmeno alla liquidazione equitativa, poiché l’esercizio del potere discrezionale ex artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone l’accertata esistenza di danni risarcibili e l’obiettiva impossibilità di provarne il preciso ammontare (Collegio di Milano, decisioni n. 26550/2019 e n. 15377/2018).

Il Collegio dichiara quindi la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto, respingendo la domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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